Zanzariere in detrazione fiscale: quando è possibile?

Non basta montare una rete anti-insetti per accedere allo sconto fiscale: servono requisiti tecnici precisi, altrimenti la richiesta rischia di essere respinta.

Chi sta valutando di installare zanzariere in casa spesso spera di poter contare su un’agevolazione fiscale, magari confondendo questa spesa con quelle già note per gli infissi o le tende da sole. Molti proprietari si chiedono se le zanzariere in detrazione fiscale siano davvero possibili, e la risposta richiede una premessa importante: non esiste, nell’attuale panorama legislativo, alcuna norma agevolativa pensata specificamente per questo tipo di installazione. Ciononostante, al ricorrere di precisi presupposti tecnici, le zanzariere possono rientrare tra gli interventi di riqualificazione energetica agevolati dal cosiddetto ecobonus, disciplinato dall’articolo 14 del Dl 63/2013 e dall’articolo 1, commi 344-349, della legge 296/2006.

Indice

  • Quali requisiti tecnici deve avere una zanzariera per accedere al beneficio?
  • Quando una zanzariera viene esclusa dal beneficio fiscale?
  • La zanzariera deve essere fissata in modo permanente all’edificio?
  • Le chiusure oscuranti seguono le stesse regole delle zanzariere?
  • Quali adempimenti formali servono per ottenere la detrazione?
  • Quale percentuale di detrazione spetta oggi per questi interventi?

Quali requisiti tecnici deve avere una zanzariera per accedere al beneficio?

Il punto di partenza normativo per inquadrare correttamente la questione è l’articolo 14, comma 2, lettera b, del Dl 63/2013, letto in combinato disposto con l’articolo 2, comma 1, lettera b, punto III, del Dm 6 agosto 2020 (il cosiddetto Decreto Requisiti). Queste disposizioni fanno riferimento alla posa in opera di schermature solari e di chiusure tecniche oscuranti mobili, che devono risultare strutturalmente solidali con l’involucro edilizio, in conformità a quanto stabilito dall’Allegato M del Dlgs 311/2006. La ratio della norma richiede che questi sistemi, quando apposti all’esterno di una superficie vetrata, garantiscano una modulazione variabile e controllabile dei flussi energetici e luminosi, con l’obiettivo di mitigare l’incidenza della radiazione solare durante l’estate, favorendone invece l’ingresso nella stagione invernale.

Quando una zanzariera viene esclusa dal beneficio fiscale?

La prassi amministrativa dell’Agenzia delle Entrate, contenuta nella circolare n. 28/2022, insieme alle direttive tecniche dell’Enea nel vademecum del 25 gennaio 2021, chiarisce che le schermature solari restano escluse dal beneficio quando presentano un orientamento a nord. Questa esclusione si aggiunge a una serie di requisiti che devono ricorrere tutti insieme, in modo cumulativo: le schermature devono proteggere una superficie vetrata, avere natura mobile e qualificarsi come “tecniche”.

Una zanzariera montata su una finestra esposta a nord, per quanto tecnicamente sofisticata, non potrà mai accedere al beneficio fiscale, semplicemente per la sua collocazione, che esclude in radice la funzione di schermatura dai raggi solari che la norma richiede.

La zanzariera deve essere fissata in modo permanente all’edificio?

Sotto il profilo strutturale, la norma richiede un’applicazione ancorata in modo fisso all’involucro edilizio, sia essa collocata internamente, esternamente o integrata al vetro, tale da escludere il libero montaggio e smontaggio da parte dell’utente. A questo si aggiunge il possesso della marcatura Ce, quando prevista dalla normativa di settore, e la rigorosa conformità alle disposizioni locali e nazionali in materia di sicurezza ed efficienza energetica. Questo significa che una zanzariera semplicemente appoggiata o agganciata in modo removibile, senza un’installazione stabile e permanente, non potrà mai rientrare tra gli interventi agevolabili, a prescindere dalle sue caratteristiche tecniche di schermatura.

Le chiusure oscuranti seguono le stesse regole delle zanzariere?

Una disciplina parzialmente diversa riguarda le chiusure oscuranti, per le quali l’ordinamento ammette l’installazione in qualsiasi orientamento, e consente sia configurazioni autonome, come le tende aggettanti, sia configurazioni combinate con le vetrate. Come chiarito dall’Amministrazione finanziaria nella risposta a interpello n. 369/2022 e nella circolare n. 30/2020, l’installazione di chiusure oscuranti effettuata contestualmente alla sostituzione degli infissi configura un intervento di natura unitaria, da valutare come un unico intervento agevolabile. Al contrario, l’apposizione di sole schermature solari, oppure la mera sostituzione delle chiusure oscuranti senza modifiche ai serramenti, integrano interventi autonomi, per i quali è comunque riconosciuta la fruizione dell’ecobonus, fino a un limite massimo di detrazione pari a 60mila euro per ciascuna unità immobiliare.

Quali adempimenti formali servono per ottenere la detrazione?

Sul piano degli adempimenti pratici, l’Allegato A del Dm 6 agosto 2020 consente che l’asseverazione tecnica relativa al rispetto dei massimali di costo e dei requisiti specifici sia sostituita da una semplice dichiarazione rilasciata dai fornitori, a condizione che non sussista l’obbligo di depositare in Comune la Relazione tecnica prevista dall’articolo 8, comma 1, del Dlgs 192/2005. Per questa categoria di interventi, inoltre, l’articolo 7 dello stesso decreto non richiede la redazione dell’Attestato di prestazione energetica (Ape), ma resta comunque obbligatorio l’invio della comunicazione all’Enea, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione dei lavori. Un ulteriore aspetto peculiare, chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/2020, riguarda la superfluità di un impianto di riscaldamento preesistente nell’edificio: l’immobile oggetto dell’intervento può infatti appartenere a qualunque categoria catastale, comprendendo anche immobili strumentali, rurali, professionali o d’impresa, senza che questo precluda l’accesso al beneficio.

Quale percentuale di detrazione spetta oggi per questi interventi?

Per quanto riguarda il regime transitorio applicabile alle spese sostenute nel biennio compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026, la detrazione trova applicazione nella misura ordinaria del 36%. Il legislatore ha però previsto un’aliquota maggiorata al 50%, riservata esclusivamente agli interventi realizzati dai proprietari, o dai titolari di altri diritti reali di godimento, su unità immobiliari destinate ad abitazione principale. In entrambe le ipotesi, l’agevolazione resta soggetta a una ripartizione decennale, distribuita cioè in quote costanti nell’arco di dieci anni dalla dichiarazione dei redditi.