Visto negato a famiglia di turisti: «Sono poveri, vogliono emigrare». Il Tar: «Sono imprenditori che viaggiano per il mondo»
VENEZIA - Il sogno del viaggio in Italia. Una dozzina di giorni per ammirare le meraviglie del Belpaese: Venezia, la città d’acqua; Roma, la capitale eterna; Milano, il centro della modernità. Ma per oltre un anno quel desiderio è rimasto un’illusione, nel cuore di una famiglia pakistana a cui è stato negato il visto d’ingresso. «Le informazioni fornite per giustificare la finalità e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili», si sono sentiti rispondere dalle autorità diplomatiche una coppia di imprenditori e i loro tre bambini, rimasti evidentemente impigliati nei paradossi del contrasto all’immigrazione clandestina. Finché nei giorni scorsi il Tar del Lazio ha accolto il ricorso degli aspiranti turisti, escludendo la sussistenza di «rischio migratorio» nella vacanza per cui erano già stati prenotati aerei e alberghi.
Le carte
La domanda di visto Schengen per turismo è stata respinta il 12 giugno 2025 dal Consolato d’Italia a Karachi. Dagli atti della vicenda risulta che marito e moglie sono «stabilmente residenti» con i figli nella metropoli, dove sono soci di un’azienda che opera nel settore dell’importazione e distribuzione di prodotti tecnologici. La documentazione reddituale e bancaria, relativa anche all’attività economica, è stata allegata all’istanza insieme alle prenotazioni aeree e alberghiere, nonché all’assicurazione sanitaria. Dalle carte emerge una liquidità di 4.850 euro sul conto di lui e di 3.300 su quello di lei, in aggiunta alle disponibilità societarie. Inoltre i due hanno dimostrato «di essere titolari di precedenti visti (uno dei quali, per il Regno Unito, valido fino al febbraio 2027) e di avere effettuato plurimi viaggi internazionali, nonché di possedere stabili legami economici e familiari con il Paese di origine». Le autorità consolari hanno però respinto la richiesta del capofamiglia con questa serie di motivazioni: «Non ha fornito una giustificazione riguardo alla finalità e alle condizioni del soggiorno previsto»; «Non ha dimostrato di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel Paese di origine o di residenza, oppure per il transito verso un Paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita»; «Vi sono ragionevoli dubbi sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto».
Il ricorso
La famiglia ha presentato ricorso contro il ministero degli Esteri, che secondo il Tar del Lazio si è costituito in giudizio «con atto di mero stile», ribadendo che «i ricorrenti non avrebbero adeguatamente dimostrato il possesso dei requisiti economici». In base alla relazione delle autorità diplomatiche italiane a Karachi, le somme depositate sul conto corrente intestato all’azienda non avrebbero rilevanza «ai fini della dimostrazione dei mezzi di sussistenza». E le sole disponibilità personali dei ricorrenti sono inferiori rispetto all'importo di 10.045 euro che, secondo la ricostruzione della pubblica amministrazione, «sarebbe stato necessario per il viaggio programmato dell'intero nucleo familiare». Da lì i dubbi in relazione «alle effettive finalità di soggiorno», considerato oltretutto che in passato gli interessati avevano già ricevuto il diniego alla domanda di visto.
Le cifre
Ma i giudici amministrativi di primo grado hanno ribaltato questa lettura, a cominciare dalla disposizione normativa presa a riferimento. Secondo il Tar del Lazio vale infatti la direttiva del Viminale che nel 2000 ha quantificato i mezzi di sussistenza per autorizzare l’ingresso turistico. Stando alle tabelle allegate, «per viaggi di durata compresa tra undici e venti giorni effettuati da due o più partecipanti», va conteggiata una quota fissa di 25,82 euro per persona, più una quota giornaliera di 22,21 euro a testa. Quindi nel caso di questa famiglia, il collegio giudicante ha calcolato in 1.461,70 euro la somma che è necessario possedere: quasi un decimo di quella prescritta dal Consolato. A questo proposito la sentenza fa notare che la coppia sui propri conti personali ha una liquidità complessiva di 8.150 euro: non proprio pochi in Pakistan, dove lo stipendio mensile della classe media si attesta su 100.000 rupie, pari a circa 315 euro. Anche senza contare il patrimonio societario, perciò, «il requisito economico risultava già soddisfatto sulla base delle sole disponibilità personali». Al di là delle cifre, comunque, per il Tribunale «la documentata titolarità, da parte dei ricorrenti, di una stabile attività imprenditoriale nel Paese di origine costituisce un elemento rilevante ai fini della valutazione complessiva della loro posizione, rappresentando un significativo indice di radicamento economico e sociale nel territorio di provenienza». Della serie: non sono migranti in fuga, ma imprenditori abituati a viaggiare nel mondo, tanto da essere «beneficiari di precedenti visti verso svariati Paesi» su cui non sono mai stati sollevati «rilievi di sorta». Tutti questi elementi «avrebbero dovuto essere adeguatamente ponderati», prima di formulare dubbi sull’intenzione della famiglia «di lasciare il territorio degli Stati membri alla scadenza del soggiorno autorizzato». Di conseguenza i provvedimenti di diniego dei visti sono stati annullati e il ministero è stato condannato a pagare 1.500 euro di spese. Con un anno di ritardo, il sogno del viaggio a Venezia, Roma e Milano può diventare realtà.