Studentessa atleta di interesse nazionale non viene ammessa alla maturità e fa causa alla scuola: ma il Tar respinge il ricorso
MOGLIANO Una studentessa, riconosciuta come «atleta di interesse nazionale» dalla Federazione Italiana canoa Kayak e destinataria di un percorso formativo personalizzato, non viene ammessa dal consiglio di classe all'esame di maturità per «le diffuse lacune evidenziate durante l'anno scolastico». Così la ragazza e i suoi genitori fanno ricorso al Tar sostenendo che non è stato rispettato il piano didattico personalizzato della giovane per quanto riguarda la riduzione delle verifiche sostenute, l'aumento del tempo a disposizione per le prove, la programmazione di queste in accordo con gli impegni sportivi della ragazza e per tutta un'altra serie di motivi. Ma il tribunale amministrativo dà ragione all'istituto, respingendo la domanda di accertamento dell'illegittimità del provvedimento con cui il consiglio di classe aveva disposto di non ammettere la ragazza all'esame di Stato.
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LA VICENDA
La vicenda parte nel giugno del 2024, quando, appunto, gli insegnanti della classe della giovane, che frequentava un istituto di Mogliano, decidono all'unanimità di non ammetterla all'esame di maturità. Il motivo? «Le diffuse lacune evidenziate durante l'anno scolastico - recita il provvedimento del consiglio di classe - soprattutto nelle materie di indirizzo». La decisione - si legge nel giudizio di non ammissibilità - arriva «dopo aver attentamente valutato e analizzato il percorso scolastico della studentessa, alla luce delle misure dispensative e compensative garantite in tutte le discipline, nel rispetto di quanto stabilito dal piano didattico personalizzato predisposto».
Di diverso avviso l'alunna in questione e i genitori, che hanno presentato ricorso al Tar del Veneto per l'annullamento del provvedimento di non ammissione all'esame. Lamentando, fra le varie cose, la «mancata attuazione concreta ed efficace di quanto previsto dal piano didattico personalizzato» nelle parti in cui prevedeva ad esempio la riduzione delle verifiche scritte in classe. In particolare, secondo quanto sostenuto dai ricorrenti, la ragazza durante l'anno scolastico «ha sostenuto 80 prove complessive di cui 50 scritte e 30 orali, nello svolgimento delle prove scritte non ha potuto beneficiare di alcun aumento dei tempi, durante le interrogazioni non sono stati utilizzati i mediatori didattici, ad eccezione delle mappe concettuali redatte dalla stessa studentessa, nella valutazione dei compiti non è mai stata privilegiata la sostanza piuttosto che la forma e la programmazione delle prove non è stata adottata tenendo conto dell'impegno sportivo della giovane».
L'istituto moglianese si è costituito in giudizio. Nonostante l'anno successivo la giovane abbia sostenuto con successo l'esame di Stato, la famiglia ha confermato l'interesse al ricorso a fini risarcitori, evidenziando che «a causa del mancato conseguimento del titolo di istruzione superiore la studentessa non ha potuto partecipare al concorso per entrare nel gruppo sportivo militare delle Fiamme azzurre» e che per conseguire il titolo ha dovuto iscriversi a un'altra scuola. Il Tar ha dichiarato il ricorso procedibile relativamente alla domanda di accertamento dell'illegittimità del giudizio di non ammissibilità alla maturità, ma, nel merito, lo ha respinto. Sancendo così la legittimità della condotta della scuola.
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LA SENTENZA
Fra le altre cose, i giudici amministrativi, nella sentenza, sottolineano che «il piano della studentessa non escludeva l'impiego di verifiche scritte» e che «quanto all'impiego delle misure compensative, la stessa ricorrente ha ammesso l'utilizzo degli schemi concettuali durante le interrogazioni e è rimasta incontestata l'affermazione contenuta nella relazione dell'istituto secondo cui "al fine di non ingenerare evidenti disparità con i compagni di classe (...) si è optato per una riduzione percentuale delle verifiche scritte in termini di contenuto valutato e una programmazione delle prove orali"».
Il tribunale aggiunge poi che «la deduzione secondo cui nella valutazione dei compiti non è mai stata privilegiata la sostanza piuttosto che la forma resta generica e indimostrata» e che «le doglianze incentrate sulla mancata considerazione degli impegni sportivi della studentessa non sono sorrette dalla prova di avere l'interessata costantemente e tempestivamente comunicato alla scuola il calendario degli impegni sportivi». Infine, l'istituto moglianese - si apprende dalla sentenza - ha documentato di avere attivato corsi di recupero nelle materie in cui la studentessa era carente. Per questi e diversi altri motivi, il ricorso non è stato accolto.