Sanzioni fiscali più leggere e scontro sulla retroattività della norma

La riforma fiscale riduce gli importi delle multe, ma il decreto 87/2024 blocca i benefici per le vecchie violazioni. Cassazione ed Europa ora sono divise.

Il legislatore ha ridotto le sanzioni amministrativee tributarie, ma ha stabilito che questi sconti valgono solo per le violazioni commesse dal primo settembre 2024 in poi. A chi ha commesso infrazioni in precedenza viene negata l’applicazione retroattiva della riforma fiscale. La regola generale che si ricava dai recenti casi giudiziari fissa un parametro netto: il diritto di subire una sanzione fiscale più leggera si scontra costantemente con le esigenze di cassa dello Stato. Di conseguenza, pur valendo la regola per cui le multe devono essere sempre adeguate all’effettiva gravità del comportamento illecito, l’applicazione retroattiva della legge più favorevole non rappresenta un diritto assoluto e incontestabile nel campo del fisco, ma subisce blocchi e deroghe per tutelare i bilanci pubblici.

Indice

  • Il principio di proporzionalità nelle multe statali
  • I criteri europei e la natura punitiva degli illeciti
  • Il blocco normativo e l’avallo della Cassazione
  • La disapplicazione e il primato del diritto europeo
  • Le nuove violazioni in materia valutaria

Il principio di proporzionalità nelle multe statali

Un pilastro del diritto moderno è la proporzionalità. La sanzione deve calzare esattamente sulla gravità dell’illecito, bandendo automatismi punitivi ciechi di fronte alle circostanze concrete. Questo dovere deriva direttamente dall’articolo 3 della Costituzione e dall’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Cdfue). La Corte costituzionale, con la sentenza 93/2025, e l’Agenzia delle Dogane, con la circolare 18/2025 in materia di Iva all’importazione, hanno confermato l’urgenza di evitare cumuli sanzionatori sproporzionati.

Nel corso del 2025, i tribunali hanno spinto con forza su questo pedale. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (sentenza 3605/2025) ha individuato nel principio di uguaglianza la vera chiave di volta per misurare le sanzioni amministrative, pretendendo un rapporto di congruità rigido tra infrazione e castigo. Una linea del tutto in sintonia con la delega fiscale del governo (Legge 111/2023), nata proprio per attenuare il carico tributario. Applicando logiche affini, il Tribunale di Benevento (sentenza 482/2025) ha utilizzato retroattivamente norme del 2023 perché garantivano un impianto afflittivo decisamente più ragionevole.

I criteri europei e la natura punitiva degli illeciti

L’applicazione della retroattività favorevole (la cosiddetta lex mitior o favor rei) ha origini prettamente penalistiche, radicate nell’articolo 2 del Regio decreto 1398/1930. Negli anni, tuttavia, i tribunali hanno esteso questo scudo anche alle multe di natura amministrativa, purché abbiano una sostanza realmente punitiva. Per capire se una multa amministrativa sia di fatto una sanzione punitiva si usano i “criteri Engel” elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu). Si guarda cioè alla qualificazione dell’illecito, alla sua natura e alla severità del prelievo. Sentenze come la 554/2025 del Tribunale di Perugia e la citata 482/2025 di Benevento si agganciano alla giurisprudenza della Consulta (sentenza 63/2019) per imporre le norme più miti anche al passato.

Il blocco normativo e l’avallo della Cassazione

L’equilibrio si è rotto tra il 2025 e il 2026. Il Decreto legislativo 87/2024, attuando la riforma fiscale, ha abbassato le multe ma ha innescato una tagliola temporale: i benefici valgono solo dal primo settembre 2024 in poi.

La Corte di cassazione (sezione civile 5, sentenza 13623 dell’11 maggio 2026) ha dichiarato del tutto legittima questa deroga. I giudici supremi motivano la chiusura attraverso tre passaggi. Il primo riguarda il perimetro della manovra: non si tratta di una leggina isolata, ma di una complessa rimeditazione dell’intero sistema dei tributi che cambia i rapporti tra Fisco e cittadino. Il secondo punto fa leva sull’articolo 97 della Costituzione: la lex mitior cede il passo davanti alla necessità di salvaguardare l’equilibrio di bilancio e finanziare i servizi essenziali dello Stato. Infine, la compatibilità unionale: la Corte di giustizia dell’Ue ammette l’assenza di retroattività quando le modifiche legislative sono semplici adeguamenti tecnici o economici che non cancellano l’illiceità del fatto originario.

La disapplicazione e il primato del diritto europeo

Le conclusioni della Cassazione trovano però la fiera opposizione dei giudici di merito. La Corte di giustizia tributaria del Lazio (sezione 33, sentenza 2288 del 16 febbraio 2026) ha tracciato una via opposta. Richiamando il verdetto della Corte di giustizia europea nella causa C-544/23 (Baji Trans), i giudici laziali ricordano che l’articolo 49 della Carta europea offre garanzie sovrapponibili a quelle dell’articolo 7 della Cedu. Secondo i magistrati, il livello minimo di protezione impone l’efficacia retroattiva delle sanzioni amministrativedi natura penale quando mitigate da leggi successive. La conseguenza pratica è dirompente: se il giudice nazionale non riesce a interpretare la norma interna in modo conforme al diritto dell’Unione, ha il preciso dovere di disapplicare le direttive nazionali contrarie.

Le nuove violazioni in materia valutaria

Il contenzioso sulle decorrenze temporali investe in pieno anche la movimentazione di capitali. L’Agenzia delle Dogane, tramite la circolare 1/2025, ha analizzato l’impatto del Dlgs 211/2024 in materia valutaria. Il nuovo sistema introduce modifiche radicali:

  • l’obbligo di mettere materialmente a disposizione dei controllori il denaro contante, pena l’equiparazione totale alla mancata dichiarazione;

  • la netta separazione giuridica tra l’omessa dichiarazione e quella meramente incompleta o inesatta;

  • l’applicazione di multe progressive per le omissioni, con importi che partono dal 30% per arrivare al 100% dell’eccedenza, a seconda degli scaglioni, fino a un tetto massimo di un milione di euro;

  • la ridefinizione delle percentuali per accedere all’oblazione, calcolate diversamente in base alla tipologia di errore o omissione commessa;

Queste innovazioni confermano come il legislatore stia blindando le decorrenze. Un ulteriore segnale arriva dalla Legge 28 dell’11 marzo 2025 sulle sanzioni del Testo unico della finanza, la quale affida al governo il compito di perimetrare in modo millimetrico le singole ipotesi in cui sarà ammessa la retroattività della legge più favorevole.