Riscaldamenti, dal 1° gennaio stretta su contatori e ripartitori: cosa cambia, costi e rischi per chi non si adegua

Per chi vive in un condominio con il riscaldamento centralizzato c'è una scadenza da segnare sul calendario: dal 1° gennaio 2027 i sistemi di contabilizzazione del calore dovranno essere leggibili a distanza.

La regola riguarda i contatori, i sotto-contatori e i ripartitori dei costi di riscaldamento che non disponevano già della funzione di telelettura. I dispositivi installati più recentemente devono invece essere già predisposti alla lettura da remoto.

La novità interessa soprattutto i condomini nei quali sui termosifoni sono ancora presenti vecchi ripartitori che devono essere letti fisicamente. Non significa, però, che dal 1° gennaio ogni famiglia italiana debba cambiare il proprio apparecchio: l'obbligo riguarda gli edifici con sistemi centralizzati di contabilizzazione e resta subordinato alla fattibilità tecnica e all'efficienza in termini di costi.

Cosa cambia concretamente

Il ripartitore è il piccolo dispositivo installato sul termosifone che consente di determinare il consumo di calore attribuibile alla singola abitazione. Nei sistemi più vecchi, per acquisire i dati può essere necessario effettuare una lettura direttamente nell'appartamento.

Con la telelettura, invece, il dato viene acquisito a distanza, senza che l'operatore debba entrare in casa. La normativa europea stabilisce inoltre che, quando sono presenti sistemi leggibili da remoto, le informazioni sui consumi e sulla fatturazione devono essere messe a disposizione degli utenti con maggiore frequenza: dal 2022 la regola europea prevede almeno un'informazione mensile quando sono installati dispositivi teleleggibili.

Il cambiamento, quindi, non consiste nel fatto che dal 2027 si pagherà necessariamente di più o di meno. Cambia il modo in cui vengono rilevati i consumi e gestite le informazioni utilizzate per la contabilizzazione.

Chi deve muoversi: amministratore, proprietario e inquilino

La prima cosa da fare è verificare che tipo di sistema sia installato nel condominio. L'amministratore dovrebbe quindi far controllare se i contatori e i ripartitori presenti nello stabile sono già leggibili da remoto. Se non lo sono, occorre valutare con un tecnico se possono essere adeguati oppure se devono essere sostituiti con dispositivi teleleggibili.

L'eventuale intervento non va deciso dal singolo inquilino autonomamente. In un edificio con impianto centralizzato, la questione riguarda infatti il sistema di contabilizzazione condominiale e deve essere gestita secondo le competenze del condominio e dell'amministratore. Il proprietario dell'appartamento, se l'immobile è dato in affitto, non dovrebbe quindi aspettare che sia l'inquilino a occuparsi della sostituzione. L'inquilino, dal canto suo, può chiedere al proprietario o all'amministratore di verificare se i dispositivi installati nell'appartamento sono conformi.

La cosa più semplice da fare, prima dell'inizio del 2027, è chiedere all'amministratore: «I ripartitori installati nel condominio sono leggibili da remoto? Se non lo sono, è già stata verificata la necessità di sostituirli o adeguarli?».

Chi deve sostituire i ripartitori

Questo è uno dei punti da non perdere di vista. La direttiva europea stabilisce che i vecchi contatori e ripartitori privi di lettura da remoto devono essere dotati di tale capacità entro il 1° gennaio 2027 oppure sostituiti con dispositivi teleleggibili, ma prevede un'eccezione quando l'intervento non risulti efficiente sotto il profilo dei costi. Anche la disciplina italiana mantiene le condizioni legate alla fattibilità tecnica e alla convenienza economica. Quindi non è corretto dire che «tutti i condomini devono obbligatoriamente cambiare i ripartitori entro il 31 dicembre». Prima bisogna verificare la situazione dell'impianto e dei dispositivi.

Quanto può costare

Il costo dipende dal tipo di apparecchio, dal numero di termosifoni e dalla soluzione tecnica necessaria. Non esiste quindi un prezzo unico fissato dalla legge. La spesa può riguardare la sostituzione dei singoli ripartitori, l'eventuale adeguamento del sistema di raccolta e trasmissione dei dati e la gestione della lettura.

Per questo motivo non è corretto indicare una cifra standard per ogni appartamento senza conoscere l'impianto.

Il passaggio fondamentale è quindi quello di far fare prima una verifica tecnica, evitando di sostituire dispositivi che sono già conformi o di intervenire senza aver accertato se esistano le condizioni per l'esenzione legata alla non convenienza economica.

E le sanzioni?

Qui occorre fare attenzione a non confondere due obblighi diversi. Il decreto legislativo 102/2014 prevede una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascuna unità immobiliare quando il proprietario non provvede, nei casi previsti dalla legge, all'installazione dei sistemi individuali di termoregolazione e contabilizzazione del calore. La stessa normativa prevede inoltre una sanzione da 500 a 2.500 euro per il condominio che non ripartisce le spese secondo le disposizioni previste.

Queste sanzioni non vanno però automaticamente tradotte in una «multa da 500 a 2.500 euro per ogni ripartitore non teleleggibile dal 1° gennaio 2027». La normativa sulla telelettura introduce infatti un obbligo specifico di adeguamento dei dispositivi, mentre la disciplina sanzionatoria nazionale richiamata riguarda espressamente l'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione e la ripartizione delle spese.

È quindi soprattutto il condominio, attraverso l'amministratore e il tecnico incaricato, a dover verificare quale intervento sia necessario per rispettare la normativa.

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