Rider: il giudice penale può imporre l’assunzione come dipendenti?
La Procura chiedeva di trasformare in subordinati tutti i rapporti di una piattaforma. Il giudice ha detto no: reprimere lo sfruttamento è una cosa, decidere che natura ha un contratto di lavoro è un’altra.
Da anni il lavoro dei rider è al centro di una disputa che non trova un assetto stabile: sono lavoratori autonomi, collaboratori etero-organizzati o dipendenti a tutti gli effetti? La domanda si è intrecciata con le indagini penali sullo sfruttamento del lavoro, fino a produrre una richiesta netta: usare gli strumenti del processo penale per imporre l’assunzione in blocco. In questo articolo vedremo se, per i rider, il giudice penale può imporre l’assunzione come dipendenti. Il Giudice per le indagini preliminari di Milano, con la decisione del 21 settembre 2026, ha respinto la richiesta della Procura relativa ai rider di una nota piattaforma di consegne. La misura del controllo giudiziario, incidendo sulla libertà d’impresa, va circoscritta a ciò che serve a rimuovere le condizioni di sfruttamento: garantire una retribuzione conforme all’art. 36 Cost. La qualificazione del rapporto, invece, richiede una valutazione caso per caso che appartiene al giudice del lavoro.
Indice
- Le tre possibili qualificazioni del lavoro dei rider
- Cosa chiedeva la Procura
- Il limite alla misura penale
- Perché la qualificazione richiede un esame caso per caso
- Due piani che restano distinti
- Il peso della contrattazione collettiva
- Cosa resta al singolo rider
Le tre possibili qualificazioni del lavoro dei rider
Per capire la posta in gioco occorre ricordare come il nostro ordinamento classifica i rapporti di lavoro.
Il lavoro subordinato, definito dall’art. 2094 cod. civ., presuppone che il prestatore si obblighi a collaborare nell’impresa sotto la direzione dell’imprenditore. Comporta l’intero apparato di tutele: retribuzione secondo il contratto collettivo, ferie, malattia, tutela contro il licenziamento.
Il lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 2222 cod. civ., presuppone che il prestatore si obblighi a compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.
Fra i due si colloca la collaborazione etero-organizzata, introdotta dall’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015: quando la prestazione è prevalentemente personale, continuativa e le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, si applica la disciplina del lavoro subordinato, pur restando il rapporto formalmente autonomo. È la categoria a cui la giurisprudenza ha spesso ricondotto i rider.
Esiste poi una disciplina specifica per i lavoratori autonomi delle piattaforme digitali, contenuta nel capo V-bis dello stesso decreto, che prevede tutele minime su compenso, assicurazione e informazione.
Cosa chiedeva la Procura
Il procedimento milanese nasceva dalle indagini sul contrasto al caporalato e allo sfruttamento del lavoro.
La contestazione originaria si fondava sulla sproporzione fra i compensi effettivamente corrisposti ai rider e i parametri della contrattazione collettiva: un elemento che la legge considera indice di sfruttamento.
La Procura chiedeva l’applicazione del controllo giudiziario, la misura che consente di affidare l’azienda a un amministratore giudiziario per rimuovere le condizioni illecite senza interrompere l’attività, e che attraverso questa misura venisse imposta l’assunzione di tutti i rider come lavoratori subordinati.
Il limite alla misura penale
Il primo principio affermato riguarda i confini dell’intervento penale.
Il controllo giudiziario incide sulla libertà d’impresa, tutelata dall’art. 41 Cost. Proprio per questo deve essere circoscritto a quanto strettamente necessario per rimuovere le condizioni di sfruttamento.
Nel caso concreto, il nucleo dell’intervento è stato individuato nella garanzia di una retribuzione capace di assicurare ai rider il livello minimo richiesto dall’art. 36 Cost., secondo cui il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro e comunque sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
È su quel terreno che si era costruita la contestazione, ed è su quel terreno che la misura può operare.
Perché la qualificazione richiede un esame caso per caso
Il secondo principio riguarda la natura del rapporto.
Stabilire se un rider sia autonomo, etero-organizzato o subordinato richiede, secondo il Gip, di valutare le concrete modalità di svolgimento della prestazione: la frequenza dell’attività, l’esercizio di poteri organizzativi, direttivi e di controllo, il funzionamento degli algoritmi, le caratteristiche del singolo rapporto.
Sono elementi che variano da persona a persona. Un rider che lavora poche ore la settimana, accettando o rifiutando liberamente le proposte, si trova in una situazione diversa da chi opera a tempo pieno con turni di fatto imposti dal sistema di assegnazione degli ordini.
Per questo il giudice ha escluso che nel procedimento penale possa essere imposta una trasformazione generalizzata di tutti i rapporti in lavoro subordinato. Una soluzione del genere anticiperebbe e sostituirebbe valutazioni che appartengono alla giurisdizione del lavoro e che devono essere compiute caso per caso.
Una misura che qualificasse in blocco migliaia di rapporti deciderebbe, in un processo penale a cui i singoli lavoratori non partecipano, questioni che ciascuno di loro potrebbe far valere davanti al giudice del lavoro con esiti diversi.
Due piani che restano distinti
La decisione non ridimensiona la lotta allo sfruttamento: la separa dalla controversia sulla natura giuridica del rapporto.
Il diritto penale interviene quando la libertà economica oltrepassa la soglia costituzionale della dignità del lavoro: retribuzioni indegne, condizioni di sicurezza inaccettabili, sfruttamento. Non può però diventare lo strumento con cui si risolvono in via generale questioni di qualificazione che l’ordinamento affida ad altre sedi.
Una volta garantita quella soglia minima, la discussione su autonomia e subordinazione torna dove le compete: il giudizio sul singolo rapporto davanti al giudice del lavoro e, sul piano regolatorio, il confronto fra legge e contrattazione collettiva.
Il peso della contrattazione collettiva
L’elemento più originale del provvedimento riguarda il ruolo attribuito alle parti sociali.
Il giudice dà conto della pluralità dei modelli oggi presenti nel settore e delle profonde divergenze fra le stesse organizzazioni sindacali. Alcune sostengono la necessità di una vasta area di lavoro subordinato; altre, insieme alle piattaforme, discutono di una regolazione del lavoro autonomo accompagnata da maggiori tutele economiche, previdenziali, formative e di sicurezza.
Da questo quadro il Gip trae una conseguenza di metodo: se la stessa rappresentanza collettiva del lavoro non esprime una lettura univoca, e il mercato presenta modelli organizzativi differenti, occorre particolare cautela prima di usare lo strumento penale per affermare una qualificazione unica e generalizzata.
Non significa attribuire alle parti sociali il potere di stabilire cosa sia lavoro autonomo e cosa subordinato: quella è materia di legge e di giudizio. Significa riconoscere che la pluralità delle soluzioni negoziali è un elemento rilevante quando si pretende di trasformare, attraverso una misura penale, un intero modello organizzativo.
Cosa resta al singolo rider
Per chi lavora sulle piattaforme, la decisione non chiude alcuna porta: indica quale porta usare.
La strada per far accertare la natura subordinata del proprio rapporto resta il ricorso al giudice del lavoro. È in quella sede che vanno provati gli elementi concreti della propria prestazione: la continuità dell’attività, i vincoli di orario derivanti dal sistema di assegnazione, le penalizzazioni per i rifiuti, il funzionamento dell’algoritmo come strumento di direzione e controllo, le istruzioni ricevute.
Sul piano retributivo, invece, la tutela opera a prescindere dalla qualificazione: il diritto a un compenso conforme all’art. 36 Cost. riguarda anche chi presta lavoro autonomo per le piattaforme, e la sua violazione sistematica è proprio il terreno su cui l’intervento penale conserva pienamente la propria funzione.