Riconoscimento facciale IA, cosa dice il decreto? Domande e risposte
Introduzione
Ieri il governo ha impresso un'accelerazione al Senato, in Commissione politiche europee, allo schema di decreto legislativo che adegua la normativa nazionale ai sistemi e alle regole europee in merito all'uso dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Una mossa che non è piaciuta alle opposizioni e davanti alla quale il confronto politico - ancora segnato dai postumi dalle violenze di Bologna e dalla guerriglia No Tav - è tornato a infiammarsi. Ma cosa prevede il provvedimento in questione e quali sono i nodi che alimentano i dubbi?
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Quello che devi sapere
Qual è la normativa di riferimento?
L'ampliamento del ricorso al riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia, con l'integrazione di sistemi di Intelligenza artificiale sia in tempo reale che a posteriori, è previsto dal decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo 1689 del 2024, noto come AI Act.
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Come funziona il riconoscimento facciale?
L’articolo 10 del decreto regola l'uso di sistemi di videosorveglianza dotati della tecnologia di riconoscimento facciale a posteriori, integrata dall'IA. L’utilizzo è ammesso esclusivamente dopo la commissione di un reato, anche tentato, e al solo fine di identificare persone già indiziate sulla base di documentazione videofotografica e di ulteriori elementi oggettivi e verificabili, sotto la responsabilità diretta ed esclusiva di un ufficiale di pubblica sicurezza designato dal questore.
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Questi dati biometrici possono essere sempre registrati?
No, l'identificazione biometrica remota in tempo reale di persone in luoghi pubblici è ammessa esclusivamente per la prevenzione di specifiche e gravi minacce, relative a un attacco terroristico o alla vita o all'incolumità delle persone, e per la ricerca di persone scomparse o di vittime dei reati di sequestro di persona, tratta o sfruttamento sessuale.
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Per quanto tempo vengono conservati i dati?
Per sette giorni i dati biometrici di chi passa davanti a una telecamera - posizionata in un luogo ritenuto sensibile - potranno restare in memoria. Se nel frattempo verrà commesso un reato, diventeranno materiale d'indagine. Altrimenti, saranno cancellati.
Chi può chiedere il ricorso al riconoscimento facciale con AI?
L'impiego di questi sistemi è subordinato alla richiesta motivata del questore, dei comandanti provinciali dell'Arma o della Guardia di finanza, o dei responsabili di specifici servizi centrali, al procuratore del Tribunale del capoluogo del distretto nel quale sono emerse le esigenze di prevenzione o di ricerca.
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Chi può autorizzarne l’uso?
Serve inoltre l'autorizzazione preventiva dell'Autorità giudiziaria, mediante decreto motivato che indichi finalità, durata (non superiore a quindici giorni, prorogabile per periodi di pari durata), area interessata e persone oggetto di ricerca.
Ci sono delle eccezioni?
Sì, ed è anche qui che sono arrivate le critiche. In casi di urgenza è prevista la possibilità di attivazione immediata dei sistemi su iniziativa delle forze di polizia, previa comunicazione anche in forma orale al procuratore della Repubblica e richiesta di autorizzazione da presentare entro 24 ore dall'attivazione dei sistemi. L'Autorità giudiziaria provvede sulla richiesta entro le successive ventiquattro ore.
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Qual è il parere del Garante della Privacy?
Il Garante della Privacy, pur ritenendo il decreto complessivamente coerente con l'AI Act e con la legge delega n.132/2025, ha individuato alcuni profili da integrare. In particolare - spiega la Newsletter dell'Autorità - chiede di chiarire il ruolo della supervisione umana nei sistemi di IA, di definire con maggiore precisione le responsabilità nei progetti di ricerca e sperimentazione, di coinvolgere il Garante negli spazi di sperimentazione normativa che comportino trattamenti di dati personali e di rafforzare le garanzie relative alla qualità delle banche dati biometriche utilizzate per l'identificazione. Il trattamento automatizzato e generalizzato dei dati biometrici delle persone che accedono a luoghi o eventi pubblici non è, secondo il Garante, coerente con l'AI Act, che consente il riconoscimento facciale ex post solo per ricerche mirate. L'elaborazione dei dati biometrici dovrebbe quindi avvenire esclusivamente sulle registrazioni già acquisite e in presenza di una specifica esigenza operativa, evitando raccolte massive e preventive. Infine, il Garante chiede che anche le disposizioni relative all'identificazione biometrica disciplinate dal nuovo articolo 359-ter del codice di procedura penale prevedano l'espresso divieto di utilizzare banche dati ottenute mediante tecniche di scraping indiscriminato o in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali.
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