Quanto tempo c’è per detrarre l’Iva sugli acquisti?
Il termine per recuperare l’imposta si allunga di due anni, e cambia anche il modo in cui le fatture vanno registrate in contabilità.
Un’impresa che riceve una fattura d’acquisto a fine anno, magari con qualche ritardo rispetto all’operazione, rischia spesso di perdere la finestra utile per detrarre l’Iva se non gestisce con attenzione i tempi contabili. Ci si chiede allora quanto tempo c’è per detrarre l’Iva sugli acquisti dopo le modifiche introdotte dall’articolo 12 del dlgs 148 del 7 agosto 2026, che interviene sugli articoli 19 e 25 del Dpr 633/1972. La risposta segna un ritorno al passato: il diritto alla detrazione può ora essere esercitato fino alla dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto, contro il solo anno di competenza previsto dalla disciplina restrittiva introdotta nel 2017.
Indice
- Cosa prevedeva la norma prima di questa modifica?
- Cosa cambia ora con il dlgs 148/2026?
- Il termine più lungo riguarda anche le note di variazione?
- Da quale momento decorre il termine per detrarre l’imposta?
- Come cambia la registrazione delle fatture d’acquisto?
- Il contribuente può scegliere liberamente in quale anno detrarre?
- Come si gestisce contabilmente lo scarto tra i due pro-rata?
- La scelta del periodo di registrazione ha effetti solo contabili?
Cosa prevedeva la norma prima di questa modifica?
Il dl 50/2017 aveva stabilito che il diritto alla detrazione dovesse essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa all’anno in cui il diritto stesso era sorto. Un termine stretto, che lasciava poco margine di manovra a chi riceveva fatture con ritardo, o che per qualsiasi ragione non riusciva a registrarle tempestivamente nella contabilità.
Questa restrizione si era accompagnata a un’interpretazione dell’Agenzia delle entrate diventata via via più severa rispetto alla circolare n. 1 del 17 gennaio 2018: in via di principio, e salvo rare ipotesi, la detrazione non esercitata con riferimento al periodo di competenza non poteva essere recuperata attraverso una dichiarazione integrativa a favore relativa a quello stesso periodo. Chi mancava la finestra temporale, insomma, perdeva il diritto.
Cosa cambia ora con il dlgs 148/2026?
La modifica apportata al comma 1 dell’articolo 19 stabilisce che il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti e sulle importazioni può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto, e alle condizioni esistenti al momento della sua nascita. Viene così cancellata la stretta introdotta nel 2017, con un allungamento di due anni del termine di decadenza.
Questo allungamento attenua concretamente la problematica legata all’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle entrate. Chi non riesce a esercitare la detrazione nell’anno di competenza ha ora un margine molto più ampio per farlo, senza dover ricorrere a strumenti come la dichiarazione integrativa, il cui utilizzo restava comunque incerto secondo la lettura fornita dall’amministrazione finanziaria.
Il termine più lungo riguarda anche le note di variazione?
Sì, in modo automatico. Il più ampio termine si riflette sul termine per il recupero dell’Iva risultante dalle note di variazione in diminuzione, emesse ai sensi del comma 2 dell’articolo 26 del Dpr 633/1972. La norma e l’interpretazione dell’Agenzia riconducono impropriamente questo recupero al diritto alla detrazione, anziché al diritto alla riduzione dell’imponibile o dell’imposta a seguito degli eventi previsti dalla norma stessa, ma l’effetto pratico è comunque l’allineamento dei termini.
Resta invece ferma la disposizione del comma 3 dello stesso articolo 26. Quando gli eventi che comportano la diminuzione dell’imposta già applicata si verificano in dipendenza di un sopravvenuto accordo tra le parti, oppure nel caso di rettifica dell’imposta addebitata per operazioni inesistenti o in misura superiore a quella dovuta, la nota di variazione va emessa entro un anno dall’effettuazione dell’operazione. Su questo punto specifico, la riforma non interviene.
Da quale momento decorre il termine per detrarre l’imposta?
Il criterio applicato resta quello già indicato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 1/2018, ispirato alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Il momento da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione va individuato in base a una duplice condizione: quella sostanziale dell’avvenuta esigibilità dell’imposta, e quella formale del possesso di una valida fattura.
È da quel momento che il soggetto passivo, cessionario o committente, può operare la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi, o sulle importazioni, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall’articolo 25 del Dpr 633/1972.
Un’impresa effettua un acquisto nel 2026, ma la fattura le viene recapitata soltanto nel 2027. Il diritto alla detrazione può essere esercitato fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura, quindi quella per il 2029, da presentare nel 2030. Fa eccezione la facoltà, di cui si dirà, di retro-imputare la detrazione al 2026 se la fattura viene ricevuta entro il 30 aprile 2027.
Come cambia la registrazione delle fatture d’acquisto?
Parallelamente alla modifica dell’articolo 19, è stato necessario intervenire anche sul comma 1 dell’articolo 25. La nuova formulazione prevede che le fatture d’acquisto e le bollette doganali debbano essere annotate anteriormente alla liquidazione periodica nella quale si esercita il diritto alla detrazione, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.
Questa modifica non riguarda soltanto un adempimento contabile formale. La precedente formulazione stabiliva che l’annotazione della fattura dovesse avvenire “con riferimento” all’anno di ricezione della stessa. La soppressione di questo inciso comporta, nella sostanza, il venir meno del periodo d’imposta di competenza della detrazione, così come era stato concepito fino a questo momento.
Il contribuente può scegliere liberamente in quale anno detrarre?
Dal combinato disposto dei riformulati commi 1 degli articoli 19 e 25 emerge un margine di discrezionalità significativo. All’interno dell’arco temporale, di circa un triennio, che inizia nel momento in cui il diritto sorge e può essere esercitato, e termina con la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura, il contribuente può decidere liberamente in quale periodo d’imposta esercitare il proprio diritto.
Questa discrezionalità, però, non incide sull’entità dell’imposta ammessa in detrazione. L’importo detraibile deve determinarsi in base alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto, cioè al momento in cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta, non in base alle condizioni dell’anno in cui il contribuente sceglie effettivamente di registrare la fattura ed esercitare la detrazione.
Il diritto alla detrazione sorge, e la relativa fattura viene ricevuta, nell’anno 1. Il contribuente può esercitarlo fino alla dichiarazione relativa all’anno 3, da presentare entro il 30 aprile dell’anno 4, ma alle condizioni esistenti nell’anno 1. Se in quell’anno il contribuente aveva un pro-rata di detrazione pari al 25%, mentre nell’anno 3, quando decide di registrare la fattura ed esercitare il diritto, il pro-rata è salito all’80%, l’Iva effettivamente detraibile resta comunque pari al 25% dell’imposta risultante da quella fattura.
Come si gestisce contabilmente lo scarto tra i due pro-rata?
Nell’esempio appena descritto, poiché la fattura viene evidenziata, per l’imponibile e per la relativa imposta, nella dichiarazione relativa all’anno 3, la differenza tra l’Iva ammessa in detrazione in base al pro-rata dell’anno di registrazione (l’80% dell’imposta) e quella effettivamente detraibile secondo le condizioni esistenti nell’anno di nascita del diritto (il 25%) va computata, con il segno meno, tra le rettifiche d’imposta da riportare nel rigo VF70 della dichiarazione annuale. Questa impostazione ricalca quanto già previsto dalle istruzioni di compilazione della dichiarazione annuale precedenti all’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal dl 50/2017.
La scelta del periodo di registrazione ha effetti solo contabili?
Non necessariamente. La scelta del periodo d’imposta in cui registrare la fattura d’acquisto ed esercitare la detrazione può produrre effetti che vanno oltre il semplice adempimento formale. Un esempio riguarda la realizzazione dei presupposti richiesti per il rimborso dell’imposta a credito, calcolati anche in base all’aliquota media applicata alle operazioni dell’anno. Spostare la registrazione di una fattura da un anno all’altro può quindi incidere su parametri che condizionano l’accesso a determinati benefici o procedure, e non solo sulla mera tempistica con cui l’imposta viene portata in detrazione.