Quando va messa la marca da bollo sulla fattura?
La marca da bollo da 2 euro va applicata sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro. Se c’è l’IVA, il bollo non si paga. Sulle fatture elettroniche si assolve virtualmente ogni trimestre tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate.
Un professionista emette una fattura per una consulenza esente da IVA di 500 euro. Deve mettere la marca da bollo? E se la fattura è per 50 euro? E se è una fattura elettronica?
La risposta alla domanda su quando vada messa la marca da bollo sulla fattura si basa su due regole fondamentali: se la fattura riguarda operazioni soggette a IVA, il bollo non si paga mai; se la fattura riguarda operazioni senza IVA e l’importo supera 77,47 euro, il bollo è dovuto — salvo eccezioni.
Indice
- La regola principale: IVA e bollo sono alternativi
- Quando il bollo è dovuto
- Le eccezioni: quando il bollo non si paga anche senza IVA
- Le fatture miste: parte con IVA e parte senza
- Chi paga il bollo
- Come si assolve il bollo sulle fatture cartacee
- Come si assolve il bollo sulle fatture elettroniche
La regola principale: IVA e bollo sono alternativi
Nel sistema fiscale italiano, IVA e imposta di bollo non coesistono sullo stesso documento. Le fatture relative a operazioni soggette a IVA sono esenti da bollo in modo assoluto — questa è la formulazione tecnica usata dalla normativa, che significa esenzione senza eccezioni, nemmeno in caso di registrazione o utilizzo in giudizio.
Se la fattura riporta l’IVA, non si paga il bollo. Punto.
Quando il bollo è dovuto
Il bollo scatta quando la fattura riguarda corrispettivi non soggetti a IVA e l’importo supera 77,47 euro. L’imposta è di 2 euro per ciascuna fattura.
Le situazioni più frequenti in cui il bollo è dovuto:
le operazioni esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/1972 — ad esempio prestazioni sanitarie esenti, intermediazioni assicurative, locazioni esenti, interessi per dilazioni di pagamento;
le operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale — ad esempio compensi di persone fisiche non titolari di partita IVA, o operazioni che non rientrano nelle attività di impresa o professione;
le spese anticipate in nome e per conto del cliente escluse dalla base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 633/1972 — come rimborsi di imposte, tasse o diritti pagati dal prestatore per conto del cliente;
alcune operazioni non imponibili che non rientrano nelle eccezioni specifiche previste per esportazioni e cessioni intracomunitarie.
Le eccezioni: quando il bollo non si paga anche senza IVA
Non tutte le fatture senza IVA scontano il bollo. Esistono esenzioni specifiche.
Le fatture relative a cessioni all’esportazione — dirette e triangolari — e quelle relative a cessioni intracomunitarie di beni sono esenti da bollo in modo assoluto, anche se non applicano l’IVA. La logica è coerente: operazioni che non applicano l’IVA per ragioni di non imponibilità legata all’esportazione non devono comunque scontare il bollo.
Se la parte non soggetta a IVA è pari o inferiore a 77,47 euro, il bollo non è dovuto — anche se l’operazione sarebbe altrimenti imponibile a bollo.
Le fatture miste: parte con IVA e parte senza
Capita spesso che una fattura contenga sia importi soggetti a IVA che importi non soggetti — ad esempio un compenso professionale più il rimborso di spese anticipate per conto del cliente escluse da IVA.
In questo caso il bollo si paga solo se la quota non soggetta a IVA supera 77,47 euro, indipendentemente dall’importo totale della fattura.
Facciamo un esempio pratico. Un avvocato emette una fattura di 1.500 euro: 1.400 euro di onorario soggetto a IVA e 100 euro di rimborso per un’imposta pagata per conto del cliente, esclusa da IVA. Il bollo è dovuto perché la quota non IVA supera 77,47 euro.
Chi paga il bollo
L’obbligo ricade sul cedente o prestatore che emette la fattura — l’emittente — anche quando la fattura è emessa da un terzo per suo conto. Per le fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio, la legge ha rafforzato espressamente questa responsabilità solidale.
Come si assolve il bollo sulle fatture cartacee
Per le fatture cartacee, il bollo si assolve apponendo un contrassegno telematico — la marca da bollo — sul documento, al momento della sua formazione. Se il professionista è autorizzato dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, può adottare il regime di assolvimento virtuale.
Come si assolve il bollo sulle fatture elettroniche
Per le fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio, il bollo non si assolve con una marca fisica ma in modalità virtuale, tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.
Il procedimento funziona così: nell’XML della fattura elettronica si valorizza l’apposito campo “Bollo virtuale”; l’Agenzia mette a disposizione ogni trimestre due elenchi di fatture — uno con le fatture per cui il bollo è già stato indicato, l’altro con le fatture per cui il bollo risulta dovuto ma non è stato indicato — e l’emittente può verificare e correggere. Il versamento dell’importo complessivo avviene trimestralmente: entro la fine del secondo mese successivo al trimestre per il primo, terzo e quarto trimestre; entro il 30 settembre per il secondo trimestre.
Se l’importo dovuto per il primo trimestre è inferiore a 5.000 euro, il pagamento può essere rinviato alla scadenza del secondo trimestre. Se la somma di primo e secondo trimestre resta sotto i 5.000 euro, il versamento può ulteriormente slittare al 30 novembre.
Per le fatture elettroniche non trasmesse tramite SdI — come le fatture verso soggetti esteri — il bollo si assolve comunque virtualmente, con un’annotazione nella fattura e versamento con le stesse scadenze.