Provvedimenti cautelari su marchi e brevetti, cosa cambia?

Un’inibitoria ottenuta in via d’urgenza non è più per sempre. Chi la subisce ha ora un’arma concreta per liberarsene, ma deve muoversi in fretta.

Chi ottiene un’inibitoria contro un concorrente che usa il proprio marchio, o un ordine di ritiro dal commercio di prodotti contraffatti, fino a poco tempo fa poteva permettersi di non fare altro. Il provvedimento restava valido a tempo indeterminato, senza bisogno di avviare la causa vera e propria. Ci si chiede allora provvedimenti cautelari su marchi e brevetti, cosa cambia con la riforma appena entrata in vigore, e la risposta è netta: il decreto legge 100/2026, convertito dalla legge 145/2026, chiude questa possibilità. Chi ottiene la misura d’urgenza deve avviare il giudizio di merito entro termini perentori, altrimenti la controparte può chiedere che il provvedimento perda efficacia.

Indice

  • Cos’era la “strumentalità attenuata” e perché esisteva?
  • Perché questo sistema è stato giudicato incompatibile con il diritto europeo?
  • Cosa prevede oggi la legge sul termine per avviare il giudizio di merito?
  • La perdita di efficacia scatta automaticamente?
  • Quanto tempo ha chi vuole chiedere l’inefficacia del provvedimento?
  • Quali strategie restano aperte a chi ha ottenuto il provvedimento cautelare?
  • Cosa succede ai provvedimenti cautelari già ottenuti prima della riforma?

Cos’era la “strumentalità attenuata” e perché esisteva?

Nel settore di marchi, brevetti e diritto d’autore, il legislatore italiano aveva costruito un regime speciale, noto come strumentalità attenuata. In base a questo meccanismo, i provvedimenti d’urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, e le altre misure idonee ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, potevano mantenere la propria efficacia a tempo indeterminato, anche senza che venisse mai avviato un giudizio di merito.

L’articolo 132 del Codice della proprietà industriale, nella versione precedente al dl 100/2026, disponeva esplicitamente che il regime ordinario di inefficacia per omesso inizio del giudizio di merito non si applicasse ai provvedimenti anticipatori. Lo stesso valeva, in ambito di diritto d’autore, per l’articolo 162-bis della legge 633/1941. In entrambi i settori, avviare la causa di merito restava una mera facoltà, non un obbligo: chi otteneva l’inibitoria poteva accontentarsi di quella vittoria provvisoria, senza mai sottoporre le proprie ragioni a un accertamento pieno.

Perché questo sistema è stato giudicato incompatibile con il diritto europeo?

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 23 aprile 2026 nella causa C-132/25, ha censurato questo assetto. Secondo i giudici di Lussemburgo, la prassi legislativa italiana della strumentalità attenuata risultava incompatibile con la direttiva 2004/48/Ce, quella che disciplina il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale a livello europeo.

Il ragionamento della Corte è lineare: le misure cautelari, anche quando hanno natura anticipatoria, restano per loro natura strumenti provvisori. Non possono trasformarsi in provvedimenti definitivi senza che intervenga un accertamento pieno nel merito. La Cgue ha quindi affermato che chi subisce un provvedimento cautelare deve poter ottenerne la revoca, se chi lo ha ottenuto non avvia, o non prosegue, la causa di merito.

Cosa prevede oggi la legge sul termine per avviare il giudizio di merito?

Il decreto legge 100/2026 modifica sia l’articolo 132 del Codice della proprietà industriale sia l’articolo 162-bis della legge sul diritto d’autore, allineando l’ordinamento italiano alla pronuncia europea. La regola generale, valida anche fuori da questo settore, torna quindi ad applicarsi pienamente: chi ottiene una misura cautelare deve introdurre il giudizio di merito entro venti giorni lavorativi o trentuno giorni di calendario, termine perentorio stabilito dalla legge. Se il giudizio non viene avviato in tempo, o si estingue successivamente al suo inizio, il provvedimento cautelare anticipatorio viene dichiarato inefficace.

Un’azienda ottiene un’inibitoria contro un concorrente che commercializza prodotti con un marchio contraffatto. Se non avvia la causa di merito entro il termine previsto, il concorrente colpito dalla misura può ora chiedere al giudice di dichiarare l’inefficacia dell’inibitoria, riacquistando la libertà di operare come prima del provvedimento.

La perdita di efficacia scatta automaticamente?

No, e qui sta la novità procedurale che i documenti parlamentari indicano come la più rilevante dell’intera riforma. L’inefficacia non opera in modo automatico: deve essere dichiarata dal giudice, e solo su specifica istanza della parte che ha subito la misura cautelare. Se questa parte non si attiva, il provvedimento resta valido, anche in assenza del giudizio di merito.

L’onere dell’iniziativa si sposta quindi su chi subisce gli effetti della misura. Chi ha ottenuto l’inibitoria non deve più preoccuparsi di dimostrare nulla per mantenerla in vita: basta che la controparte resti inerte. Chi invece è stato colpito dal provvedimento deve muoversi attivamente se vuole liberarsene.

Quanto tempo ha chi vuole chiedere l’inefficacia del provvedimento?

Il termine è stretto e non ammette distrazioni. L’istanza di dichiarazione di inefficacia va proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine per l’inizio del giudizio di merito, oppure dal momento dell’estinzione del giudizio, se questo era stato avviato ma poi si è chiuso senza una decisione nel merito.

Chi lascia trascorrere questo termine senza presentare l’istanza perde la possibilità di far dichiarare inefficace il provvedimento, che a quel punto continua a produrre i propri effetti. Va inoltre considerato che, una volta presentata l’istanza nei termini, la dichiarazione di inefficacia risulta pressoché scontata: il giudice si limita a verificare che la causa di merito non sia stata effettivamente promossa, senza margini di valutazione ulteriori.

Quali strategie restano aperte a chi ha ottenuto il provvedimento cautelare?

Chi vince il primo round giudiziario, ottenendo un’inibitoria o un ordine di ritiro dal commercio, deve valutare rapidamente la mossa successiva. Una possibilità è affrontare fino in fondo il giudizio di merito, sottoponendo le proprie ragioni a un accertamento pieno. Un’altra, più rischiosa, è tentare un azzardo processuale: non avviare la causa e sperare che la controparte non presenti l’istanza di inefficacia entro i trenta giorni previsti.

Resta comunque ferma, per entrambe le parti, la facoltà di avviare comunque il giudizio di merito, indipendentemente dalle scelte dell’altra. Resta anche aperta la possibilità di chiudere la vicenda con un accordo transattivo, da stipulare preferibilmente prima della scadenza del termine per il merito. Un accordo di questo tipo può includere clausole di rinuncia a chiedere l’inefficacia, o a promuovere il giudizio, insieme agli impegni economici e commerciali concordati tra le parti.

Cosa succede ai provvedimenti cautelari già ottenuti prima della riforma?

L’articolo 2 del decreto legge si chiude con una norma transitoria, dedicata proprio alle misure cautelari già disposte alla data di entrata in vigore del provvedimento. Per chi ha già ottenuto un’inibitoria o un’altra misura anticipatoria in base al vecchio regime della strumentalità attenuata, la disciplina transitoria definisce come si applicano le nuove regole a situazioni già consolidate, evitando che la riforma travolga senza criterio provvedimenti ottenuti quando la legge prevedeva ancora la possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato.