Perché la nuova legge elettorale rischia la bocciatura della Consulta?

Con listone nazionale e capolista bloccati, su dieci parlamentari solo due sarebbero scelti davvero dagli elettori: gli altri otto arriverebbero in Parlamento senza un voto diretto alle spalle.

Molti si chiedono perché la nuova legge elettorale rischia la bocciatura della Consulta, nonostante l’introduzione annunciata di alcune preferenze. La risposta emerge dal confronto tra il testo in discussione al Senato, ribattezzato Stabilicum dalla maggioranza, e i paletti che la Corte Costituzionale ha già fissato bocciando in passato sia il Porcellum che l’Italicum. Nove costituzionalisti su undici sentiti in commissione hanno espresso parere contrario: il premio di maggioranza da 105 seggi resta assegnato senza alcun voto diretto, e il combinato tra listone nazionale e collegi plurinominali riduce drasticamente il numero di parlamentari effettivamente scelti dai cittadini.

Indice

  • Come funziona il nuovo sistema elettorale in discussione?
  • Come si vota, in concreto, con questa scheda elettorale?
  • Perché la soglia del 42% preoccupa i costituzionalisti?
  • L’elettore può davvero scegliere chi lo rappresenta in Parlamento?
  • Cosa succederebbe se la Consulta bocciasse anche questa legge?
  • Il premio di maggioranza rischia di penalizzare le Regioni?
  • La parità di genere è garantita anche nei seggi del premio?
  • La norma anti-frammentazione può produrre risultati paradossali?
  • Il riordino delle circoscrizioni estero desta sospetti?
  • Perché alcuni giuristi chiedono di reintrodurre il ballottaggio?
  • Quali sono i prossimi passaggi parlamentari del testo?

Come funziona il nuovo sistema elettorale in discussione?

Il meccanismo abolisce i collegi uninominali del Rosatellum, salvo le eccezioni di Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, e assegna tutti i seggi tramite collegi plurinominali con liste bloccate. Il premio di maggioranza, 70 seggi su 400 alla Camera e 35 su 200 al Senato, va alla coalizione o alla lista singola che supera il 42% dei voti validi a livello nazionale in entrambi i rami del Parlamento. Se nessuno raggiunge quella soglia, o se i risultati divergono tra Camera e Senato, scatta il sistema proporzionale puro, senza premio.

La coalizione vincitrice non può comunque superare i 220 seggi alla Camera e i 113 al Senato, un tetto ridotto rispetto ai 230 e 114 previsti dal testo originario, proprio per evitare che la maggioranza arrivi al 60% dei seggi e possa eleggere da sola gli organi di garanzia, a partire dal Quirinale. Restano fuori dal tetto, però, i seggi assegnati alla circoscrizione estero. Gli sbarramenti sono fissati al 3% per le liste che corrono da sole e al 10% per le coalizioni, con un meccanismo di ripescaggio per la lista più votata tra quelle sotto soglia. Il nome del candidato premier va indicato dalle forze politiche solo al momento del deposito delle liste, non più sulla scheda elettorale come previsto in una versione precedente del testo, e restano comunque ferme le prerogative del capo dello Stato nella scelta del presidente del Consiglio.

Come si vota, in concreto, con questa scheda elettorale?

Ogni elettore si trova davanti a una scheda con due liste collegate tra loro. La prima è quella di collegio plurinominale, che assegna sempre seggi in proporzione ai voti ottenuti e può contenere fino a sei candidati, contro i quattro attuali. La seconda è la lista circoscrizionale legata al premio di maggioranza, che elegge tutti i propri candidati soltanto se la coalizione supera il 42% e risulta prima in entrambe le Camere: altrimenti quella lista non elegge nessuno.

Un elettore di Milano vota il partito X nel collegio plurinominale della sua circoscrizione. Quel voto serve per il riparto proporzionale dei seggi in quel collegio specifico, ma alimenta automaticamente anche la lista circoscrizionale collegata al premio per l’intera Lombardia 1. Se la coalizione supera il 42% dei voti a livello nazionale e vince in entrambe le Camere, i cinque candidati di quella lista premiale vengono eletti in blocco, indipendentemente da quanti voti abbia effettivamente preso il singolo candidato.

Perché la soglia del 42% preoccupa i costituzionalisti?

Il nodo più contestato riguarda proprio il premio di maggioranza, che il testo definisce “di governabilità” ma che la sentenza della Corte Costituzionale n. 35/2017, quella che ha bocciato l’Italicum, riserva a un premio condizionato al raggiungimento del 50% dei voti. Enrico Grosso, dell’Università di Torino, richiama un precedente storico concreto: nel 2006 uno scarto di appena 25 mila voti tra le coalizioni si è tradotto in una differenza di quasi 70 seggi tra maggioranza e opposizione. La soglia del 42%, secondo Grosso, non mette al riparo da quella che la Consulta chiama “eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo della rappresentanza politica e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto”.

Massimo Villone, già docente all’Università di Napoli, applica il meccanismo ai dati reali delle politiche del 2022: con quei numeri il tetto dei 220 seggi alla Camera non sarebbe un’ipotesi teorica ma la misura effettiva del risultato, pari al 55% dell’assemblea, a cui si aggiungerebbero i seggi della circoscrizione estero. Francesca Biondi, dell’Università di Milano, arriva a una cifra ancora più netta: la coalizione vincente potrebbe ottenere, almeno teoricamente, 228 seggi alla Camera e 117 al Senato, pari rispettivamente al 57% e al 58,5% dei seggi totali, superando quindi quelle che vengono chiamate “maggioranze di garanzia”. Le simulazioni condotte da Ipsos confermano che uno scarto minimo di voti tra le coalizioni può tradursi in una differenza fino a 40 seggi al Senato e 80 alla Camera.

L’elettore può davvero scegliere chi lo rappresenta in Parlamento?

Qui si concentra la critica più diffusa tra i giuristi ascoltati, otto su undici. Gaetano Azzariti, dell’Università di Roma, definisce “alto” il rischio di incostituzionalità proprio su questo punto. La sentenza n. 1/2014, quella che ha bocciato il Porcellum, ha ammesso le liste bloccate solo per una parte dei seggi e a condizione che le liste restino corte, in modo da garantire quella che i giudici costituzionali chiamano “effettiva conoscibilità dei candidati” da parte dell’elettore. Secondo Azzariti, sostenuto da altri sei colleghi, nessuno dei due limiti risulta rispettato dal testo attuale.

L’emendamento che introduce un massimo di tre preferenze nel canale ordinario, respinto alla Camera e destinato a ripresentarsi al Senato, non cambia sostanzialmente questo quadro. Villone lo definisce “in principio un miglioramento”, ma osserva che non tocca in alcun modo il comparto premiale: i candidati del listone legato al premio di maggioranza devono presentarsi anche in un collegio plurinominale della stessa circoscrizione, e se il premio scatta e quel candidato risulta eletto in entrambe le liste, si considera eletto in quella premiale, liberando il seggio nel collegio per il candidato successivo in graduatoria. Cinque costituzionalisti su undici parlano apertamente, a questo proposito, di un “listone nazionale mascherato da liste circoscrizionali”.

Alla Camera è stato approvato un emendamento che distribuisce i candidati della lista nazionale tra le varie circoscrizioni, proprio per rispondere al monito della Consulta sulla conoscibilità dei candidati. Ma secondo Azzariti l’effetto è opposto a quello cercato: induce l’elettore a credere di contribuire all’elezione dei soli candidati scritti sulla propria scheda, mentre in realtà la sua preferenza vale per tutti i 70 (o 35) candidati dell’intero listone premiale.

Cosa succederebbe se la Consulta bocciasse anche questa legge?

Villone segnala un principio consolidato: da una eventuale pronuncia di illegittimità deve comunque residuare una normativa immediatamente applicabile, per evitare un vuoto legislativo alla vigilia di nuove elezioni. Gli esperti non escludono quindi una sentenza “additiva”, cioè una decisione della Consulta che salvi la legge imponendo direttamente l’introduzione delle preferenze mancanti. Un intervento di questo tipo arriverebbe verosimilmente a legislatura già iniziata, come accaduto in passato: la dichiarazione di incostituzionalità di una legge elettorale non travolge il Parlamento già eletto, che resta in carica con pieni poteri per l’intera durata del mandato. È quanto avvenuto con la legislatura 2013-2018, eletta proprio con la legge dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 1/2014.

Azzariti avverte però che una terza bocciatura consecutiva di una legge elettorale, dopo Porcellum e Italicum, produrrebbe “una forte delegittimazione” delle istituzioni parlamentari.

Il premio di maggioranza rischia di penalizzare le Regioni?

Il Senato, per previsione costituzionale, viene eletto su base regionale, e questo crea un problema ulteriore segnalato da Villone: applicando i dati del 2022, in otto delle sedici regioni che riceverebbero seggi premiali il premio finirebbe alla coalizione che, in quella specifica regione, ha perso il voto. Il meccanismo nazionale del premio, cioè, può in certi territori assegnare seggi aggiuntivi a chi localmente non ha vinto.

La parità di genere è garantita anche nei seggi del premio?

Il tema ha già creato tensioni all’interno della maggioranza. L’emendamento in arrivo dovrebbe rafforzare l’alternanza di genere nella composizione delle liste: dopo il capolista, il candidato successivo dovrebbe appartenere necessariamente al genere diverso da quello precedente. Questa regola, però, riguarda le liste ordinarie. I 105 seggi legati al premio di maggioranza restano invece su listini bloccati con la sola soglia proporzionale del 60/40 per cento tra i generi, senza l’alternanza rafforzata. Per i partiti più piccoli, che dispongono di meno posizioni nel listone di coalizione, questo significa probabilmente la possibilità di riservare quei pochi posti disponibili agli uomini della dirigenza storica del partito.

La norma anti-frammentazione può produrre risultati paradossali?

Il testo prevede che i voti delle liste che restano sotto la soglia del miglior perdente della coalizione non contino ai fini del calcolo del premio nazionale. Per Azzariti questa regola è “una possibile fonte di risultati paradossali”, perché potrebbe finire per assegnare il premio alla coalizione che, complessivamente, ha ottenuto meno voti. Alessandro Sterpa, dell’Università della Tuscia, difende invece la norma come argine contro quello che chiama “effetto Turigliatto”, ricordando il senatore che fece cadere il governo Prodi II: la regola servirebbe a evitare che le sorti di un governo dipendano dal voto di pochi parlamentari, spesso i più radicali all’interno della maggioranza.

Sulla clausola che dichiara salve le prerogative del presidente della Repubblica, i pareri divergono: per Azzariti si tratta di una “autoassoluzione di costituzionalità” priva di reale fondamento giuridico, mentre per Michele Belletti, dell’Università di Bologna, rappresenta più semplicemente un vincolo politico tra le coalizioni, senza valore normativo autonomo.

Il riordino delle circoscrizioni estero desta sospetti?

Il testo prevede un accorpamento significativo delle circoscrizioni per gli italiani residenti all’estero: alla Camera si passa da quattro a due circoscrizioni, Europa e resto del mondo, al Senato da quattro a un’unica circoscrizione mondiale. Corrado Caruso, dell’Università di Bologna, osserva che questo ridisegno può dare “l’impressione” di una forma di gerrymandering, cioè di una ridefinizione dei confini elettorali costruita per favorire proprio la maggioranza che promuove la riforma.

Perché alcuni giuristi chiedono di reintrodurre il ballottaggio?

Stefano Ceccanti, dell’Università di Roma, propone di reintrodurre il ballottaggio nazionale, previsto nella versione iniziale del testo e poi eliminato, probabilmente per allontanare i rischi di incostituzionalità legati alla sentenza n. 35/2017. Il ballottaggio, secondo Ceccanti, servirebbe a evitare che si presentino al voto, in un unico turno, coalizioni troppo eterogenee comprendenti anche formazioni estremiste, con il rischio di un’ulteriore polarizzazione del sistema politico.

La sentenza sull’Italicum, precisa Ceccanti, non ha escluso in assoluto ogni forma di ballottaggio nazionale, ma ne ha delimitato le condizioni di ammissibilità. Servirebbe una soglia più alta del 42% per attribuire il premio già al primo turno, forse intorno al 48% dei voti, e una soglia di accesso al ballottaggio per entrambe le coalizioni collocata a metà strada tra il 35 e il 40%, forse meglio intorno al 38%, in modo che il premio finale non risulti comunque eccessivo rispetto ai voti ricevuti.

Fulco Lanchester, dell’Università di Roma, propone di affiancare alla soglia del 42% anche un quorum minimo di partecipazione al voto, fissato al 25% degli elettori iscritti, sul modello adottato in Francia. Roberto Zaccaria, già ordinario all’Università di Firenze, richiama i rilievi della Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa sulla scarsa qualità democratica delle riforme elettorali approvate a ridosso delle elezioni. Roberta Calvano, dell’Università di Roma, osserva infine che il testo rischia di produrre effetti analoghi a quelli del premierato, progetto nel frattempo accantonato, ma “a Costituzione invariata”, aggirando di fatto la procedura di revisione costituzionale prevista dall’art. 138 della Carta.

Quali sono i prossimi passaggi parlamentari del testo?

L’emendamento della maggioranza, che introduce le mini preferenze e rafforza la parità di genere nelle liste ordinarie, va depositato entro le ore 12 di martedì 1° settembre in commissione Affari costituzionali al Senato. La commissione dovrebbe esaminarlo e votarlo tra il 2 e il 5 settembre. Il testo arriverà poi in aula a Palazzo Madama, dove il voto è palese e non segreto come alla Camera, con calendarizzazione dal 9 settembre e voto finale previsto entro il 15. Seguirà un nuovo passaggio alla Camera, con l’obiettivo di arrivare al via libera definitivo prima dell’avvio della sessione di bilancio, entro la prima settimana di ottobre.