Pensioni dipendenti pubblici, il conto della quattordicesima e della reversibilità arriva a dicembre

A dicembre 2026 una parte dei pensionati della Gestione pubblica troverà un cedolino più leggero del previsto. Non si tratta di un errore di calcolo, bensì dell’effetto di una verifica reddituale che l’INPS ha appena concluso sui redditi del 2023.


Indice dei contenuti

  • Cosa ha stabilito il messaggio INPS n. 2608
  • I dati incrociati per il controllo
  • Le tempistiche del recupero, tra dicembre 2026 e gennaio 2027
  • Quanto si può trattenere e per quanto tempo
  • Come e quando arriva la comunicazione
  • Il testo del messaggio INPS

Cosa ha stabilito il messaggio INPS n. 2608

Con il messaggio n. 2608 dell’11 agosto 2026, la Direzione Centrale Pensioni ha reso noti gli esiti della verifica sui trattamenti reddito-correlati liquidati provvisoriamente nel 2024 ai pensionati ex INPDAP, quelli le cui pensioni sono gestite con i sistemi proprietari SIN e GPP. Due voci riguardano una platea piuttosto ampia di ex dipendenti pubblici, ossia la somma aggiuntiva, comunemente nota come quattordicesima, e le pensioni ai superstiti, la cosiddetta reversibilità, il cui importo dipende dai limiti di cumulabilità fissati dall’art. 1, co. 41, della legge 335/1995.

L’operazione trova fondamento nell’art. 35 del d.l. 207/2008, convertito dalla legge 14/2009, che impone all’INPS di confrontare periodicamente i redditi presunti, dichiarati in anticipo dai pensionati per ottenere le prestazioni, con quelli effettivamente percepiti e certificati dall’Agenzia delle Entrate. In caso di scostamento a favore del pensionato, l’INPS deve avviare il recupero delle somme versate in eccedenza.

I dati incrociati per il controllo

Per ricostruire la posizione reddituale reale di ciascun pensionato, l’Istituto ha utilizzato i modelli 730, le Certificazioni Uniche e i modelli Redditi Persone Fisiche relativi ai redditi 2023, insieme alle informazioni del Casellario centrale dei pensionati per le annualità 2023 e 2024. Il confronto tra i redditi presunti e quelli effettivamente dichiarati ha permesso di stabilire chi ha diritto alla prestazione così come erogata e chi dovrà restituire una parte delle somme percepite.

Le tempistiche del recupero, tra dicembre 2026 e gennaio 2027

Il calendario delle trattenute è già stabilito. Per la quattordicesima corrisposta in eccedenza, il prelievo comincia a dicembre 2026, in coincidenza con l’erogazione della tredicesima mensilità. Per le pensioni di reversibilità liquidate oltre i limiti di cumulabilità, la trattenuta parte invece a gennaio 2027 e prosegue con cadenza mensile. Le comunicazioni ai pensionati coinvolti devono essere inviate entro il 31 dicembre 2026, secondo i criteri fissati dalla circolare n. 47 del 16 marzo 2018 e il recupero vero e proprio deve concludersi entro l’anno successivo alla verifica, come previsto dall’art. 13, co. 1 e 2, della legge 412/1991.

Quanto si può trattenere e per quanto tempo

Il tetto della trattenuta è fissato al 20%, ossia 1/5, dell’intero importo pensionistico, calcolo nel quale rientra anche l’eventuale indennità integrativa speciale liquidata a parte. Resta intoccabile il trattamento minimo previsto dal D.P.R. 180/1950. La base di conteggio è al netto delle ritenute IRPEF; le somme da restituire, se già assoggettate a ritenuta, vanno rimborsate al netto della ritenuta stessa, senza possibilità di dedurle come onere, per effetto dell’art. 10, co. 2-bis, del TUIR. Il rientro può essere dilazionato fino a 60 rate mensili, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 1544/1955.

Se il pensionato percepisce un altro trattamento diretto a carico della Gestione pubblica, la parte residua viene recuperata automaticamente anche su quella seconda prestazione. In mancanza di un’ulteriore pensione capiente, l’Istituto invia un avviso di pagamento pagoPA, ferma restando la possibilità di concordare con la sede territoriale competente forme di pagamento diverse. Le stesse strutture territoriali possono anche rivedere il piano di recupero fissato a livello centrale, su richiesta dell’interessato o di propria iniziativa, nel rispetto dei limiti di legge e previa autorizzazione del responsabile della sede.

Come e quando arriva la comunicazione

L’avviso di recupero non arriva senza preavviso. L’INPS lo invia tramite posta elettronica certificata, se il pensionato dispone di un indirizzo PEC, oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Da quel momento decorrono 30 giorni durante i quali l’interessato può rivolgersi alla struttura territoriale competente e presentare documentazione utile a dimostrare che la propria situazione reddituale è diversa da quella accertata. Solo al termine di questo confronto la sede territoriale comunica l’esito definitivo, che può confermare, ridurre o azzerare l’importo inizialmente contestato.

Il testo del messaggio INPS

Qui il documento completo da consultare e scaricare in formato PDF.