Pec obbligatoria per l’auto: senza niente revisione o passaggio

Il nuovo Codice della strada introduce l’obbligo della Pec per revisione, passaggio di proprietà e reimmatricolazione. Chi riguarda e da quando.

Chi possiede un’auto, una moto o un altro veicolo a motore immatricolato in Italia dovrà avere un domicilio digitale: un indirizzo di posta elettronica certificata registrato nell’Inad, l’Indice nazionale dei domicili digitali. La novità è contenuta nel testo base del nuovo Codice della strada, sul quale il ministero dei Trasporti ha aperto una consultazione pubblica. Le associazioni di settore possono presentare osservazioni entro il 13 settembre, e il testo può ancora cambiare prima di diventare norma definitiva.

Non è un dettaglio tecnico. È un cambio di impostazione che tocca un principio consolidato del nostro ordinamento: quello secondo cui un cittadino comune, non un professionista né un’impresa, può scegliere se avere o no un domicilio digitale. Vale la pena capire da dove arriva questa regola, cosa cambierebbe in concreto e quali problemi solleva prima ancora che entri in vigore.

Indice

  • Il domicilio digitale, oggi, è una scelta
  • Cosa cambia per chi compra un’auto nuova
  • Cosa cambia per chi ha già un’auto
  • Il caso della compravendita: due Pec, non una
  • Le auto immatricolate all’estero
  • Un domicilio digitale che deve restare vivo
  • Il nodo della delega e degli intermediari
  • Chi rischia di restarne escluso
  • Perché conviene seguire la consultazione

Il domicilio digitale, oggi, è una scelta

L’articolo 3-bis del Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) distingue due situazioni. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi e per i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese, il domicilio digitale è già un obbligo di legge. Per le persone fisiche, invece, l’elezione del domicilio digitale su Inad è nata come un’iscrizione facoltativa: chi non la effettua continua a ricevere le comunicazioni della pubblica amministrazione in forma cartacea, per posta ordinaria o raccomandata.

Il nuovo Codice della strada, se confermato in questa formulazione, sposterebbe una fetta di cittadini privati – i proprietari di veicoli – dalla seconda categoria alla prima, ma non in modo generale: l’obbligo scatterebbe solo in occasione di specifiche pratiche amministrative legate all’auto. È una soluzione a metà tra il regime attuale delle persone fisiche e quello, più stringente, di imprese e professionisti.

Cosa cambia per chi compra un’auto nuova

Per chi acquista un veicolo nuovo, l’obbligo sarebbe immediato e senza eccezioni: senza un indirizzo Pec non si otterrebbero né la carta di circolazione né la targa. In pratica, la Pec entrerebbe tra i documenti da presentare al concessionario o all’agenzia pratiche auto al momento dell’immatricolazione, alla pari della carta d’identità o del codice fiscale.

Cosa cambia per chi ha già un’auto

Per i veicoli già circolanti, il meccanismo è diverso e più graduale: il domicilio digitale diventerebbe necessario solo quando si deve compiere una di queste operazioni:

  • revisione periodica
  • aggiornamento della carta di circolazione
  • trasferimento della proprietà
  • nazionalizzazione
  • reimmatricolazione

Significa che un proprietario che non tocca mai la propria auto sotto il profilo amministrativo – non la vende, non la modifica, aspetta semplicemente la scadenza della revisione – può convivere per anni senza Pec. Ma nel momento in cui una di queste pratiche diventa necessaria, la mancanza del domicilio digitale si trasforma in un ostacolo concreto: senza Pec, l’operazione semplicemente non si potrebbe completare.

Questo vale anche per la revisione ordinaria, obbligatoria la prima volta a quattro anni dall’immatricolazione e poi ogni due. È la pratica più frequente e più prevedibile tra quelle elencate, e per questo probabilmente quella che spingerà il maggior numero di automobilisti a registrarsi su Inad nei primi mesi di applicazione della norma, ammesso che venga confermata.

Il caso della compravendita: due Pec, non una

Il trasferimento di proprietà merita un ragionamento a parte, perché coinvolge due soggetti contemporaneamente. Se la norma resta così com’è, sia il venditore sia l’acquirente dovrebbero avere una Pec attiva al momento del passaggio: il venditore per chiudere la propria posizione, l’acquirente per aprirla. Le agenzie di pratiche auto, che oggi gestiscono la maggior parte dei passaggi di proprietà per conto dei privati, si troverebbero a dover verificare la presenza della Pec su Inad prima ancora di avviare la pratica, con il rischio di bloccare compravendite già concordate se una delle due parti non è in regola.

Chi perde la targa o se la vede rubare si trova in una posizione simile: la reimmatricolazione che ne consegue richiederebbe comunque una Pec attiva, anche se l’evento – il furto – non dipende in alcun modo dalla volontà del proprietario.

Le auto immatricolate all’estero

L’obbligo riguarderebbe anche i veicoli immatricolati fuori dall’Italia ma nella disponibilità di persone che risiedono qui. L’iscrizione al Reve, il Registro dei veicoli esteri, sarebbe anch’essa condizionata al possesso di un domicilio digitale. È una misura che tocca in particolare i cittadini stranieri residenti in Italia che continuano a usare un veicolo immatricolato nel Paese di origine, e i lavoratori transfrontalieri.

Un domicilio digitale che deve restare vivo

Una parte della norma che rischia di passare inosservata riguarda la durata dell’obbligo: il domicilio digitale, non necessariamente sempre lo stesso indirizzo, dovrebbe restare attivo per tutto il periodo in cui si mantiene la proprietà del veicolo. Le caselle Pec, però, hanno un costo di rinnovo annuale, in genere tra i 5 e i 15 euro a seconda del gestore, e scadono se non vengono rinnovate. Un proprietario che attiva una Pec solo per superare la revisione e poi smette di pagare il canone si troverebbe, alla vendita successiva, con un domicilio digitale scaduto e quindi di fatto assente: la stessa situazione di chi non l’ha mai avuta.

Questo apre una questione pratica che il testo, per come è riportato, non affronta: chi controlla che la Pec resti effettivamente attiva nel tempo, e cosa succede a chi la lascia scadere senza accorgersene?

Il nodo della delega e degli intermediari

Buona parte degli automobilisti italiani non gestisce direttamente le pratiche di immatricolazione, revisione o passaggio di proprietà, ma si appoggia ad agenzie, concessionari o all’Automobile Club. Se l’obbligo di Pec ricade sul proprietario e non sull’intermediario, si pone il problema di come questi soggetti dovranno operare: potranno usare una propria casella Pec “di servizio” per conto del cliente, con tutte le implicazioni in termini di responsabilità sulla titolarità delle comunicazioni, oppure dovranno accompagnare il cliente nella creazione di una Pec personale prima di avviare la pratica, allungando tempi che oggi si esauriscono in un appuntamento.

Chi rischia di restarne escluso

L’estensione dell’obbligo a una platea di privati che comprende, di fatto, quasi tutti i proprietari di un’auto in Italia, riporta al centro un problema già discusso a proposito di Spid e fatturazione elettronica: il divario digitale. Persone anziane, chi vive in zone con connessione internet scarsa, chi semplicemente non ha mai avuto necessità di una casella di posta elettronica, si troverebbero a dover attivare un servizio a pagamento solo per rinnovare il libretto o vendere la macchina. Il testo in consultazione non prevede, almeno stando a quanto riportato, forme di assistenza o deroghe per queste categorie, né chiarisce cosa accada in caso di eredità: se il proprietario di un veicolo muore e l’erede deve completare una voltura, dovrà probabilmente attivare una Pec a proprio nome prima ancora di formalizzare il passaggio, un adempimento in più in un momento già gravato da altre pratiche successorie.

Perché conviene seguire la consultazione

Trattandosi di un testo ancora in fase di consultazione, le associazioni di categoria – dai gestori di agenzie pratiche auto alle associazioni dei consumatori – hanno tempo fino al 13 settembre per segnalare questi nodi al ministero dei Trasporti. È il momento in cui le criticità pratiche, prima ancora che quelle giuridiche, possono ancora incidere sulla stesura finale della norma. Una volta approvato il nuovo Codice della strada, gli spazi di modifica si restringono sensibilmente e le eventuali correzioni richiederebbero un intervento normativo successivo, con i tempi che questo comporta.