Obbligazione alternativa e facoltativa: qual è la differenza?

Due prestazioni possibili nel contratto non significano sempre la stessa cosa: capire chi sceglie e cosa può pretendere il creditore cambia tutto.

Chi firma un contratto che prevede più modi di adempiere allo stesso impegno potrebbe pensare che si tratti sempre della stessa figura giuridica. In realtà il diritto distingue nettamente due schemi, con conseguenze pratiche molto diverse quando le cose si complicano, per esempio se una delle prestazioni diventa impossibile o se sorge un contenzioso. Il Tribunale di Salerno, sezione lavoro, con la sentenza n. 1234 del 30 giugno 2026, insieme a un consolidato orientamento della Cassazione, chiarisce qual è la differenza tra obbligazione alternativa e facoltativa. Nella prima esistono fin dall’origine due prestazioni poste sullo stesso piano, e serve una scelta per determinare quale eseguire; nella seconda esiste una sola prestazione dovuta, ma il debitore ha la facoltà di liberarsene eseguendone un’altra, che resta però sempre secondaria e subordinata.

Indice

  • Come nasce e funziona l’obbligazione alternativa
  • Chi sceglie quale prestazione eseguire
  • Cosa succede se una delle due prestazioni diventa impossibile
  • Come funziona invece l’obbligazione facoltativa
  • Il criterio pratico per distinguere le due figure
  • Perché conta anche il termine di adempimento
  • Un caso particolare: il lavoro festivo tra compenso e riposo
  • Attenzione a non confondere questi schemi con la prestazione in luogo dell’adempimento

Come nasce e funziona l’obbligazione alternativa

L’obbligazione alternativa presuppone l’originario concorso di due o più prestazioni, poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo: nessuna delle due può essere adempiuta prima dell’indispensabile scelta di una di esse. Questa scelta è rimessa alla volontà di una delle parti, e diventa irrevocabile una volta comunicata alla controparte, secondo quanto previsto dagli articoli 1285 e seguenti del cod. civ. Anche la giurisprudenza di merito conferma questa impostazione, ribadendo che si tratta di prestazioni poste su un piano di reciproca parità, come chiarito dal Tribunale di Treviso e dal Tribunale di Brescia in due pronunce del 2024.

Un contratto che preveda, in caso di infiltrazioni in un immobile, l’obbligo alternativo di eliminarle materialmente oppure di pagare una somma di denaro corrispondente, configura un’obbligazione alternativa, perché entrambe le prestazioni sono previste fin dall’inizio come possibili modalità di adempimento.

Chi sceglie quale prestazione eseguire

Di regola, la scelta spetta al debitore, salvo che il contratto la attribuisca espressamente al creditore o a un terzo, secondo quanto stabilisce l’articolo 1286 del cod. civ. La scelta diventa irrevocabile in due momenti alternativi: quando viene eseguita una delle due prestazioni, oppure quando viene comunicata all’altra parte la decisione presa. Una volta effettuata, questa scelta produce un effetto tecnico preciso, chiamato concentrazione: l’obbligazione alternativa si trasforma in un’obbligazione semplice, avente ad oggetto soltanto la prestazione scelta, come chiarito da una risalente ma tuttora attuale pronuncia di legittimità del 2015.

Se un contratto prevede la consegna di cento sedie oppure il pagamento di 5.000 euro, e la scelta spetta al debitore, una volta che questi comunichi chiaramente di voler pagare la somma di denaro, l’obbligazione si concentra esclusivamente su quella prestazione, e la consegna delle sedie esce definitivamente dal rapporto.

Cosa succede se una delle due prestazioni diventa impossibile

L’articolo 1288 del cod. civ. disciplina un’ipotesi pratica tutt’altro che rara: l’obbligazione alternativa diventa semplice se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione fin dall’inizio, oppure se è divenuta impossibile per una causa non imputabile a nessuna delle parti. In sostanza, se una delle due strade si chiude senza colpa di nessuno, resta soltanto l’altra. È esattamente quanto accaduto nel caso delle infiltrazioni deciso dal Tribunale di Treviso, dove l’impossibilità di eseguire i lavori riparativi ha fatto sì che l’obbligazione, originariamente alternativa, si trasformasse in semplice, restando in vita soltanto l’obbligo di pagare la somma di denaro. Diverso è invece il caso in cui l’impossibilità dipenda da colpa di una delle parti: in questa ipotesi entrano in gioco le regole dell’articolo 1289 del cod. civ., che disciplinano diversamente le conseguenze dell’inadempimento colpevole.

Come funziona invece l’obbligazione facoltativa

L’obbligazione facoltativa segue una logica diversa: esiste quando il rapporto ha ad oggetto una prestazione unica e determinata, quella principale, mentre un’altra prestazione è prevista solo in via subordinata e secondaria, come facoltà di scelta riservata al debitore. Lo ha chiarito con precisione la Cassazione, sezione seconda civile, con la sentenza n. 24819 del 16 settembre 2024, esaminando un contratto in cui la parte finanziata doveva rimborsare un finanziamento in denaro entro 24 mesi, ma aveva la facoltà di rimborsare, in tutto o in parte, mediante cessione di materiale di cava. La Corte ha qualificato questa come obbligazione facoltativa, perché l’unica prestazione che il creditore poteva pretendere in caso di inadempimento era quella principale, cioè la restituzione della somma di denaro: il creditore non poteva in alcun modo pretendere il materiale di cava.

Un’applicazione analoga si trova in materia edilizia: il contributo di costruzione resta un’unica obbligazione pecuniaria, mentre l’esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo costituisce soltanto una modalità alternativa di adempimento, una facoltà convenzionale riconosciuta al privato, come chiarito da una sentenza del 2025 e da un’ordinanza della Cassazione, sezione terza civile, del 2021.

Se il vero debito è pagare denaro, e il debitore può essere autorizzato a liberarsi eseguendo invece opere pubbliche, questo non crea due obbligazioni autonome poste sullo stesso piano, ma una sola obbligazione principale accompagnata da una facoltà sostitutiva.

Il criterio pratico per distinguere le due figure

Una domanda molto concreta aiuta a orientarsi nella pratica: se il debitore non adempie, cosa può effettivamente pretendere il creditore? Se il creditore può pretendere soltanto una prestazione principale, mentre l’altra resta una semplice possibilità di sostituzione rimessa al debitore, siamo di fronte a un’obbligazione facoltativa. Se invece il contratto pone fin dall’inizio due prestazioni sullo stesso piano, entrambe ugualmente pretendibili a seconda della scelta effettuata, siamo di fronte a un’obbligazione alternativa.

Un esempio comparativo chiarisce il test pratico: una clausola che recita “ti restituisco 10.000 euro, ma posso, se voglio, darti in pagamento 100 quintali di materiale” configura tendenzialmente un’obbligazione facoltativa, perché il vero debito resta il denaro; una clausola che recita invece “ti restituisco 10.000 euro oppure ti trasferisco il capannone” può configurare un’obbligazione alternativa, se le due prestazioni sono effettivamente poste in posizione di parità fin dall’origine.

Perché conta anche il termine di adempimento

Un’ulteriore differenza pratica, spesso trascurata, riguarda il rapporto tra scelta e termine di adempimento. Nell’obbligazione alternativa, poiché sono dedotte più prestazioni fin dall’inizio, l’adempimento presuppone che la prestazione da eseguire diventi unica attraverso la scelta: risulta quindi condizionato a questa scelta e al relativo termine, come conferma l’articolo 1287, secondo comma, cod. civ. Nell’obbligazione facoltativa, invece, l’oggetto è già definito fin dall’origine: la pendenza e la scadenza del termine, così come lo stesso adempimento, non dipendono affatto dal preventivo esercizio della facoltà di sostituzione. Vale anzi il rapporto inverso, confermato dall’articolo 1286, secondo comma, cod. civ.: è l’adempimento della prestazione principale, una volta intervenuto, a precludere l’esercizio della facoltà sostitutiva.

Un caso particolare: il lavoro festivo tra compenso e riposo

Un’applicazione interessante di questi principi riguarda il diritto del lavoro. Alcune decisioni recenti hanno qualificato come alternativa la previsione secondo cui il lavoratore, per l’attività prestata in giorno festivo, ha diritto a un compenso aggiuntivo oppure a un riposo compensativo. In questi casi, il datore di lavoro resta obbligato finché una delle due prestazioni non viene effettivamente eseguita, trattandosi di due modalità di soddisfazione poste sullo stesso piano, entrambe idonee a compensare la stessa prestazione lavorativa resa in un giorno di riposo.

Attenzione a non confondere questi schemi con la prestazione in luogo dell’adempimento

Un errore frequente consiste nel confondere l’obbligazione alternativa o facoltativa con un istituto diverso: la prestazione in luogo dell’adempimento, disciplinata dall’articolo 1197 del cod. civ. Questa norma stabilisce che il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore vi acconsenta. La differenza rispetto agli schemi visti finora è cronologica e strutturale: nell’obbligazione alternativa il contratto prevede fin dall’inizio “A oppure B”; nella facoltativa prevede fin dall’inizio “A, ma il debitore può liberarsi anche con B”; nella prestazione in luogo dell’adempimento, invece, il contratto prevedeva soltanto “A”, e soltanto in un momento successivo, dopo la nascita dell’obbligazione, il creditore accetta di ricevere “B” al posto della prestazione originariamente pattuita.

Se un contratto prevede fin dall’inizio la facoltà per il debitore di pagare in denaro oppure di trasferire un terreno, siamo di fronte a un’obbligazione alternativa o facoltativa a seconda della struttura specifica; se invece il debitore doveva soltanto pagare una somma di denaro, e solo dopo la scadenza propone al creditore un’automobile in sostituzione, ottenendone il consenso, questa è una prestazione in luogo dell’adempimento ai sensi dell’articolo 1197 cod. civ., istituto autonomo e distinto dai primi due.