Lavoro straordinario notturno o festivo: quando si applica il 15%?
Non tutte le ore in più pagano le stesse tasse. Una circolare dell’Agenzia delle entrate spiega perché lo straordinario “normale” resta escluso, mentre quello notturno e festivo gode di uno sconto su tutta la retribuzione.
Un dipendente che fa due ore in più un martedì pomeriggio qualsiasi paga le tasse ordinarie su quel compenso. Chi invece lavora di notte o di domenica, con lo stesso contratto collettivo alle spalle, vede applicarsi un’imposta molto più leggera. Ci si chiede allora quando si applica il 15% al lavoro straordinario, notturno e festivo. La risposta arriva dalle circolari n. 2/2026 e n. 3/2026 dell’Agenzia delle entrate: la flat-tax del 15% introdotta dalla Manovra 2026 non riguarda solo la maggiorazione, ma l’intera retribuzione erogata per quelle ore, purché il lavoro rientri nelle categorie notturno, festivo o nei giorni di riposo settimanale previste dal contratto collettivo.
Indice
- Quali sono i due bonus fiscali introdotti dalla Manovra 2026?
- Perché senza contratto collettivo non spetta nessuna delle due agevolazioni?
- Come funziona in concreto la flat-tax del 15%?
- Perché lo straordinario “normale” resta fuori dalla flat-tax?
- Cosa cambia quando lo straordinario è notturno o festivo?
- L’indennità di reperibilità rientra nell’agevolazione?
- La maggiorazione per il lavoro di domenica beneficia sempre della flat-tax?
- Come si applica l’agevolazione ai lavoratori part-time verticale?
- Quali voci retributive rientrano nell’agevolazione, in sintesi?
Quali sono i due bonus fiscali introdotti dalla Manovra 2026?
La Manovra 2026 ha previsto due incentivi fiscali distinti, entrambi riservati ai lavoratori dipendenti del settore privato e operativi solo per l’anno in corso. Il primo riguarda i dipendenti con reddito fino a 33mila euro, e consiste nell’applicazione, salvo rinuncia, di un’imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti retributivi erogati nel 2026 in attuazione di contratti collettivi rinnovati tra il 2024 e il 2026.
Il secondo, quello su cui si concentra questo approfondimento, riguarda i lavoratori con reddito fino a 40mila euro. Consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per i turni, erogate nel 2026, entro il limite complessivo di 1.500 euro.
Perché senza contratto collettivo non spetta nessuna delle due agevolazioni?
Entrambe le flat-tax, quella del 5% e quella del 15%, presuppongono l’esistenza di un Ccnl applicato dal datore di lavoro. La posizione dell’Agenzia delle entrate è netta su questo punto: se al rapporto di lavoro non risulta applicato alcun contratto collettivo, nessuna delle due agevolazioni può trovare spazio. Non basta quindi che il lavoratore percepisca maggiorazioni per lavoro notturno o festivo: quelle maggiorazioni devono essere previste da un Ccnl effettivamente applicato al rapporto di lavoro.
Come funziona in concreto la flat-tax del 15%?
L’agevolazione opera per il solo anno 2026, a beneficio dei lavoratori dipendenti del settore privato con un reddito da lavoro dipendente percepito nel 2025 non superiore a 40mila euro. Si applica alle maggiorazioni e alle indennità corrisposte per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e a turni, sempre che queste voci siano previste dai Ccnl, entro il limite complessivo di 1.500 euro annui.
Questo tetto funziona come franchigia: solo l’eventuale eccedenza rispetto ai 1.500 euro torna soggetta alla tassazione ordinaria, mentre l’importo entro quella soglia beneficia dell’imposta sostitutiva. Il datore di lavoro applica la flat-tax in modo automatico, senza che il lavoratore debba presentare alcuna richiesta. Resta però possibile rinunciare al regime agevolato, attraverso una richiesta scritta ed espressa. Chi è privo di un sostituto d’imposta, come nel caso dei lavoratori domestici, può comunque fruire del beneficio direttamente in dichiarazione dei redditi.
Perché lo straordinario “normale” resta fuori dalla flat-tax?
Qui si annida il punto più delicato dell’intera disciplina. Restano escluse dall’ambito applicativo della flat-tax le somme corrisposte per lavoro straordinario puro, cioè quello svolto in un giorno feriale qualsiasi e in orario diurno, senza alcun collegamento con il lavoro notturno o festivo. Restano esclusi anche i compensi che, pur denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in realtà la retribuzione ordinaria, anziché aggiungersi ad essa.
L’agevolazione riguarda infatti esclusivamente gli importi aggiuntivi collegati agli istituti richiamati dalla norma, quando previsti dal Ccnl, rispetto alla retribuzione ordinaria percepita dal lavoratore.
Un operaio che lavora due ore in più un martedì pomeriggio, in un normale turno diurno, riceve la maggiorazione per straordinario, ma quella somma resta soggetta a tassazione ordinaria, senza alcun beneficio fiscale. Lo stesso operaio che presta due ore di straordinario durante un turno notturno, invece, vede applicata l’imposta sostitutiva del 15% sull’intera retribuzione di quelle ore, non solo sulla maggiorazione.
Cosa cambia quando lo straordinario è notturno o festivo?
Proprio in considerazione di questa distinzione, l’Agenzia delle entrate ha chiarito un aspetto rilevante: quando lo straordinario è notturno, festivo, o entrambe le cose insieme, la flat-tax del 15% si applica all’intera retribuzionecorrisposta per quelle ore, e non soltanto alla maggiorazione che si aggiunge alla paga ordinaria.
Lo schema, riassunto dalle circolari, distingue quattro casi. Lo straordinario normale, lavorato in giorno feriale e orario diurno, resta fuori dalla flat-tax e sconta la tassazione ordinaria. Lo straordinario notturno gode del 15% sull’intera retribuzione di quelle ore. Lo straordinario festivo gode dello stesso trattamento. Lo straordinario contemporaneamente notturno e festivo segue la medesima regola: il 15% si applica su tutta la retribuzione erogata, non solo sulla quota di maggiorazione.
L’indennità di reperibilità rientra nell’agevolazione?
Sì, e vale anche quando il lavoratore non viene mai effettivamente chiamato a intervenire. Le indennità di reperibilità, previste dai Ccnl, remunerano una condizione di disponibilità: il lavoratore accetta una limitazione della propria libertà personale e organizzativa, restando pronto a intervenire se necessario. L’incentivo si applica anche se quell’intervento poi non si verifica, perché l’indennità di reperibilità risulta funzionalmente collegata alle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e a turni, che sono le categorie centrali dell’agevolazione.
La maggiorazione per il lavoro di domenica beneficia sempre della flat-tax?
Il caso più delicato riguarda i lavoratori il cui giorno di riposo settimanale non coincide con la domenica. Qui la flat-tax del 15% può comunque applicarsi alla maggiorazione per il lavoro svolto di domenica, considerato festivo a prescindere dal giorno di riposo individuato dal Ccnl.
La ragione sta nell’articolo 9, comma 3, del d.lgs. 66/2003, che consente di fissare il giorno di riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica. Ma l’articolo 2 della legge 260/1949 stabilisce, in ogni caso, che tutte le domeniche sono considerate giorni festivi. Ne consegue che la flat-tax si applica comunque alla maggiorazione prevista dal Ccnl per il lavoro svolto di domenica, anche quando quella giornata non coincide con il giorno di riposo settimanale contrattualmente stabilito per quel lavoratore.
Come si applica l’agevolazione ai lavoratori part-time verticale?
Per chi lavora in regime di part-time verticale, il lavoro supplementare svolto nei giorni di riposo beneficia della flat-tax, ma con un criterio preciso. Poiché il giorno di riposo settimanale è sempre identificato in un unico giorno, anche quando i giorni non lavorati durante la settimana sono più di uno, l’agevolazione si applica solo al lavoro svolto proprio nel giorno di riposo stabilito dalle parti nel contratto.
Diverso è il caso del lavoro supplementare svolto in giorni non identificabili come giorno di riposo, oppure derivante dall’esercizio di clausole elastiche del contratto part-time. In queste ipotesi, anche se il Ccnl prevede maggiorazioni specifiche per quelle prestazioni, il beneficio fiscale della flat-tax al 15% non trova applicazione.
Quali voci retributive rientrano nell’agevolazione, in sintesi?
Per orientarsi tra le diverse componenti della busta paga, è utile uno schema che riassume cosa è agevolabile e cosa resta escluso dalla flat-tax del 15%.
Il lavoro notturno rende agevolabili le maggiorazioni e le indennità erogate in base al d.lgs. 66/2003 e ai Ccnl. Secondo questa norma, è considerato notturno il periodo di almeno sette ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. È definito lavoratore notturno chi, durante quel periodo, svolge normalmente almeno tre ore del proprio tempo di lavoro giornaliero, oppure chi svolge parte del proprio orario in periodo notturno secondo le regole definite dai Ccnl. In assenza di un contratto collettivo che disciplini la materia, è considerato lavoratore notturno chi svolge almeno tre ore di lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno, con il limite riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
Il lavoro festivo rende agevolabili le maggiorazioni e le indennità per il lavoro svolto nei giorni festivi individuati dai Ccnl.
Il riposo settimanale rende agevolabili le maggiorazioni e le indennità per il lavoro svolto nel giorno di riposo individuato dal contratto collettivo, anche quando quel giorno non coincide con la domenica.
Il lavoro a turni rende agevolabile l’indennità di turno e gli altri emolumenti connessi, sempre che siano previsti dai Ccnl.
La reperibilità è agevolabile quando l’indennità è prevista dal contratto collettivo ed è collegata al lavoro notturno, festivo, al giorno di riposo o al lavoro a turni.
Il lavoro straordinario non è agevolabile, in linea generale. Fanno eccezione le maggiorazioni per lavoro straordinario festivo o notturno, che restano agevolabili secondo le regole già descritte.
La retribuzione ordinaria resta fuori dall’agevolazione in ogni caso, incluse le voci relative alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità.
Gli istituti indiretti non sono agevolabili: rientrano in questa categoria gli importi a carico del datore di lavoro relativi alle assenze per malattia, maternità o paternità e infortunio.
Il Tfr non è agevolabile, trattandosi di retribuzione differita e non di un compenso collegato a una prestazione lavorativa specifica.
Le maggiorazioni sostitutive, infine, seguono una regola duplice: non sono agevolabili quelle che sostituiscono, in tutto o in parte, la retribuzione ordinaria; sono invece agevolabili soltanto gli importi aggiuntivi collegati alle condizioni di lavoro a turno, notturno, festivo e di riposo settimanale, coerentemente con il criterio già illustrato secondo cui la flat-tax colpisce esclusivamente le somme che si aggiungono alla paga ordinaria, non quelle che la rimpiazzano.