La cartomante che uccise il marito vuole il diploma ma la Cassazione dice “no” al permesso per il test a scuola

La cartomante che uccise il marito Finetti vuole prendere il diploma No al permesso per il test a scuola La Cassazione: il nulla osta vale solo per eventi familiari eccezionali, si può studiare anche in carcere

La cartomante che uccise il marito Finetti vuole prendere il diploma No al permesso per il test a scuola La Cassazione: il nulla osta vale solo per eventi familiari eccezionali, si può studiare anche in carcere

Milano, 11 settembre 2026 – Il desiderio di riprendere gli studi è apprezzabile, e per di più espressione di un diritto costituzionalmente garantito. Tuttavia, in carcere ci sono tutte le condizioni per intraprendere o completare un “percorso formativo”, senza la necessità di nullaosta per uscite temporanee dall’istituto di pena.

In sintesi, la motivazione che ha spinto prima il magistrato di sorveglianza, poi il Tribunale di sorveglianza e infine la Cassazione a respingere la richiesta di Lucia Letizia Finetti di ottenere un permesso di necessità per poter svolgere, “nella data del 2 settembre 2025”, l’esame di idoneità per l’ammissione al secondo anno di un istituto superiore della Brianza. Per chi non lo ricordi, la cinquantasettenne è stata condannata in Appello a ventidue anni di reclusione (pena ridotta rispetto all’ergastolo comminato in primo grado) per l’omicidio del marito Roberto Iannello, assassinato il 12 luglio 2021 all’interno di un’auto nel quartiere Baggio.

L’assassinio

Stando a quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri, lei chiese al coniuge, dal quale si stava separando, di aiutarla nella guida quel pomeriggio, ma i due litigarono a bordo della Seat Marbella; e la donna uccise il cinquantacinquenne con quattordici coltellate in via Amantea.

Ora si scopre da un recente verdetto della Suprema Corte che la casalinga-cartomante, che teneva videolezioni on line sui tarocchi, ha chiesto un permesso di necessità per sostenere un test d’ammissione e ricominciare a studiare per ottenere il diploma.

Dopo il primo no del magistrato di sorveglianza, è arrivata la conferma del Tribunale, che, pur considerando “la rilevanza e il valore del percorso di studi intrapreso dalla detenuta”, ha condiviso la valutazione del giudice monocratico, “evidenziando come non potessero ritenersi ricorrenti i presupposti ai quali è subordinata la concessione di un permesso di necessità”.

L’articolo 30

Tutto ruota attorno all’articolo 30 dell’ordinamento penitenziario, che stabilisce al primo comma che, “nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l’infermo”; il secondo comma aggiunge “che analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità”.

L’avvocato 

Per l’avvocato di Finetti, la giurisprudenza avrebbe più volte evidenziato come tra gli eventi di particolare gravità rientrino “non solo eventi luttuosi o drammatici, ma anche avvenimenti eccezionali, non usuali, particolarmente significativi nella vita di una persona, idonei a incidere profondamente nel tratto esistenziale del detenuto, nel grado di umanità della detenzione e nella rilevanza per il suo percorso di recupero”.

E tale andrebbe ritenuto, secondo il legale, pure l’esame, “unico strumento attraverso il quale la detenuta poteva soddisfare il suo diritto allo studio, costituzionalmente tutelato, attesa l’impossibilità di svolgere l’esame a distanza o in presenza all’interno della struttura penitenziaria”.

Il no della Cassazione 

Una tesi non condivisa dalla Cassazione: “La richiesta avanzata si correla non già a una vicenda coinvolgente il nucleo familiare e gli interessi affettivi a esso sottesi, bensì al perseguimento di una finalità strettamente individuale della detenuta, identificabile nella volontà di conseguire un titolo di studio”.

Una volontà che “non può ricevere tutela attraverso l’invocata applicazione della previsione eccezionale di cui all’articolo 30, ma che, in quanto estrinsecazione di un diritto costituzionalmente garantito, risulta invero, per altra via, pienamente tutelata anche in ambito penitenziario”.