Installazione di pergola bioclimatica in condominio e distanze legali da rispettare

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Trani – Sezione civile, Area contenzioso

Il giudice, dott.ssa Francesca Marrone, pronuncia la seguente

SENTENZA
ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 313/2022 r.g.a.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.12.2022, l’attore ha convenuto in giudizio la convenuta al fine di ottenere, previo accertamento e dichiarazione di illegittimità della tettoia posizionata sul balcone di proprietà della stessa ai sensi dell’art. 907 c.c., ovvero ai sensi dell’art. 873 c.c., la condanna alla rimozione della tettoia posta sul proprio balcone o comunque al suo arretramento sino alla distanza legalmente prevista, con vittoria di spese ed onorari.

Si è costituita la convenuta contestando la fondatezza della domanda attorea sull’assunto che il Comune di Terlizzi aveva concluso con un “non luogo a procedere” e con l’archiviazione il procedimento di demolizione dell’opera realizzata sul balcone, avviato su segnalazione dell’attore, in quanto l’opera non sarebbe una tettoia ma un pergolato bioclimatico che non richiede titolo abilitativo e che, pertanto, non integrerebbe abuso edilizio né violazione dell’art. 907 c.c.

Ha chiesto quindi il rigetto delle domande attoree, la condanna dell’attore alle spese di lite, nonché il risarcimento dei danni e la condanna per lite temeraria.

All’esito della prima udienza il Giudice ha assegnato i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e successivamente ha disposto CTU tecnica per verificare se il manufatto rispettasse o meno le distanze previste dagli artt. 907 e 873 c.c.

Con ordinanza del 5.02.2024, dopo il deposito della relazione peritale, è stata formulata una proposta conciliativa che prevedeva la rimozione della pergola bioclimatica entro un mese. La proposta è stata accettata dall’attore ma non dalla convenuta, che ha formulato controproposta. Non essendo stato raggiunto accordo, la causa è stata rinviata per la decisione.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Va preliminarmente dichiarata la procedibilità della domanda, avendo l’attore depositato istanza di mediazione obbligatoria lamentando la violazione delle distanze ex art. 907 c.c., procedimento conclusosi negativamente per mancata comparizione della convenuta.

Va inoltre dichiarata inammissibile e tardiva la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dalla convenuta, essendosi costituita oltre i termini di legge.

È infondata anche l’eccezione di difetto di interesse ad agire dell’attore, in quanto la disciplina sulle distanze e vedute tutela il diritto di proprietà a prescindere dalla disponibilità materiale dell’immobile.

Nel merito, la domanda è fondata. Oggetto della controversia è la legittimità dell’opera realizzata dalla convenuta sul balcone del proprio appartamento, che l’attore ritiene lesiva del proprio diritto di veduta dalla finestra e dal balcone dell’appartamento sovrastante.

Le norme sulle distanze tra costruzioni e quelle in materia di vedute si applicano anche nei rapporti tra condomini, quando compatibili con la disciplina delle parti comuni. Tuttavia, nel caso di specie, il manufatto è stato realizzato su una proprietà esclusiva e la controversia riguarda l’uso delle proprietà esclusive e non delle parti comuni.

La giurisprudenza riconosce al proprietario del piano superiore il diritto di esercitare la veduta in appiombo fino alla base dell’edificio e di opporsi a costruzioni che ne limitino l’esercizio, senza che possano rilevare esigenze di riservatezza del vicino.

L’operatività delle norme civilistiche in tema di vedute non è esclusa dal fatto che l’opera sia autorizzata dal Comune o rientri nell’edilizia libera, trattandosi di profili amministrativi distinti da quelli civilistici.

Il diritto di veduta presuppone che esso sia sorto prima della costruzione. Nel caso concreto, l’attore aveva acquistato l’immobile prima della realizzazione del pergolato.

La clausola inserita negli atti di vendita che consentiva ai proprietari di coprire i balconi non costituisce valida deroga all’art. 907 c.c., in quanto generica e priva di indicazione specifica delle limitazioni ai diritti reali. Anche la delibera condominiale richiamata non contiene una reale autorizzazione specifica.

Dalla consulenza tecnica è emerso che la pergola bioclimatica, per struttura e stabilità, costituisce una “fabbrica” ai sensi dell’art. 907 c.c., in quanto idonea ad ostacolare stabilmente l’esercizio della veduta.

È stato inoltre accertato che la struttura non rispetta la distanza minima di tre metri dalle vedute dell’appartamento sovrastante e che, per la sua collocazione, ostacola la visuale in avanti e in appiombo.

Il divieto posto dall’art. 907 c.c. ha carattere assoluto e non lascia margini di discrezionalità al giudice nella valutazione della violazione.

La domanda attorea va pertanto accolta con condanna della convenuta alla rimozione della pergola bioclimatica e al ripristino dello stato dei luoghi.

È invece infondata la domanda di condanna per lite temeraria, non essendo stata provata la malafede o la colpa grave dell’attore.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
– accoglie la domanda attorea e dichiara la violazione dell’art. 907 c.c. in relazione alla pergola bioclimatica installata sul balcone dell’unità immobiliare della convenuta;
– condanna la convenuta alla rimozione, a propria cura e spese, della pergola e al ripristino dell’area;
– rigetta la domanda di condanna per lite temeraria;
– condanna la convenuta al pagamento delle spese di mediazione, delle spese di lite e delle spese di CTU.

Sentenza resa in Trani il 26.01.2026.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Marrone