Gli agenti di polizia possono portare armi personali fuori servizio senza licenza?

La nuova disciplina introdotta dall’art. 28 del D.L. 48/2025, la circolare del Viminale del 5 febbraio 2026, efficacia immediata della norma, destinatari, modalità di acquisto e detenzione, limiti territoriali per la polizia locale e casi di perdita del diritto: cosa cambia per gli operatori di pubblica sicurezza.

Da sempre gli agenti di pubblica sicurezza portano l’arma di ordinanza durante il servizio. Ma cosa succede quando sono fuori servizio — nella vita privata, al supermercato, in vacanza? Fino a poco tempo fa, per portare un’arma diversa da quella d’ordinanza anche fuori dal servizio, un agente doveva ottenere la normale licenza di porto d’armi per difesa personale, dimostrando il “bisogno” come qualsiasi altro cittadino. Una procedura che molti operatori giudicavano paradossale, considerato che il rischio di aggressioni o ritorsioni non si ferma al termine del turno di lavoro.

Il decreto sicurezza 2025 ha cambiato le cose, introducendo una novità significativa. Ma l’applicazione della nuova norma ha subito sollevato dubbi interpretativi — sulla sua efficacia immediata, su chi ne beneficia, sulle procedure da seguire — che il Ministero dell’Interno ha chiarito con una circolare operativa. Vediamo nel dettaglio se gli agenti di polizia possono portare armi personali fuori servizio senza licenza e come funziona la nuova disciplina.

Indice

  • Cosa prevede la nuova norma?
  • La norma è già in vigore o bisogna aspettare il regolamento attuativo?
  • Chi sono i destinatari della nuova disciplina?
  • Quali limiti valgono per la polizia locale?
  • Come si acquista l’arma e quali obblighi di comunicazione ci sono?
  • In quali casi l’agente perde il diritto al porto senza licenza?
  • In sintesi

Cosa prevede la nuova norma?

L’art. 28 del decreto-legge n. 48/2025, convertito senza modifiche dalla legge n. 80/2025, riconosce agli agenti di pubblica sicurezza — individuati dagli articoli 17 e 18 del R.D. n. 690/1907 — la facoltà di portare, anche quando non sono in servizio, le armi previste dall’art. 42 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931), senza necessità di licenza.

Si tratta di un’estensione importante rispetto alla situazione precedente. Fino ad ora, il porto dell’arma fuori servizio era limitato alla sola arma di ordinanza, ai sensi dell’art. 73 del Regolamento del TULPS. Con la nuova disciplina, l’agente può portare anche un’arma diversa da quella in dotazione — un’arma personale, acquistata a proprie spese — senza dover richiedere alcuna licenza.

La norma introduce inoltre una presunzione legale di esigenza di autotutela: gli operatori sono esonerati dall’onere di dimostrare quel “bisogno” che la legge richiede ordinariamente per ottenere il porto d’armi per difesa personale.

La norma è già in vigore o bisogna aspettare il regolamento attuativo?

È già in vigore. Questo era uno dei punti più dibattuti. L’art. 28, comma 2, prevede l’adozione entro un anno di un regolamento ministeriale che modifichi l’art. 73 del Regolamento del TULPS per adeguarlo alla nuova disciplina. Qualcuno sosteneva che il diritto al porto d’armi fuori servizio senza licenza fosse subordinato all’emanazione di quel regolamento.

La circolare del Ministero dell’Interno del 5 febbraio 2026, emanata dall’Ufficio per l’Amministrazione Generale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ha sciolto il nodo: l’art. 28, comma 1, è immediatamente applicabile. La norma primaria, pienamente in vigore dopo la conversione in legge, introduce un diritto soggettivo degli agenti, mentre il regolamento attuativo ha natura di mero strumento di coordinamento e chiarimento procedurale. Non condiziona l’efficacia del diritto, ma ne definirà le modalità operative di dettaglio.

Chi sono i destinatari della nuova disciplina?

La circolare affronta anche il problema dell’individuazione della platea dei beneficiari. Gli articoli 17 e 18 del R.D. n. 690/1907 contengono riferimenti storici a figure ormai superate — come le guardie campestri o le guardie daziarie — che il Ministero ha interpretato alla luce dell’ordinamento attuale.

Rientrano nella disciplina gli agenti appartenenti alle Forze di polizia indicate dall’art. 16 della legge n. 121/1981 — Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale (ora confluito nei Carabinieri). Rientrano anche gli agenti di pubblica sicurezza dei Corpi e Servizi di polizia locale, a condizione che siano riconosciuti dal Prefetto e dotati di arma di ordinanza ai sensi della legge quadro n. 65/1986 e del D.M. n. 145/1987.

Si tratta di un’interpretazione estensiva, che il Ministero giustifica con la ratio di tutela dell’operatore sottesa alla norma, con la logica della sicurezza integrata e con l’evoluzione del concetto di sicurezza pubblica nella giurisprudenza costituzionale. La circolare precisa però che l’art. 28 non modifica l’ambito operativo né le qualifiche del personale: incide esclusivamente sulla possibilità di portare un’arma diversa da quella di ordinanza.

Quali limiti valgono per la polizia locale?

Per gli agenti di polizia locale, la nuova facoltà è soggetta a vincoli specifici. Resta fermo il limite dell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza: l’agente può portare l’arma fuori servizio solo nel territorio del proprio Comune o dell’ente locale per cui opera. L’armamento fuori servizio è consentito solo nell’ambito territoriale previsto dalla legge, con le eventuali estensioni previste per missioni o servizi autorizzati al di fuori di tale ambito.

Come si acquista l’arma e quali obblighi di comunicazione ci sono?

La circolare disciplina le modalità di acquisto. Gli agenti possono acquistare armi comuni da sparo senza necessità di licenza, presentando all’armiere la tessera personale rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza. Per gli agenti di polizia locale, è necessaria la documentazione che attesti la qualifica di agente di pubblica sicurezza e la dotazione dell’arma di ordinanza. L’armiere deve annotare gli estremi dell’identificazione nel registro previsto dall’art. 35 del TULPS.

Per quanto riguarda la detenzione, la norma non introduce deroghe: restano pienamente applicabili gli obblighi generali previsti dalla legislazione vigente. In particolare, l’obbligo di comunicazione della detenzione ai sensi dell’art. 38 del TULPS, le disposizioni degli articoli 57 e 58 del Regolamento di esecuzione del TULPS e le norme della legge n. 110/1975.

La circolare sottolinea che la tracciabilità è essenziale per ragioni di sicurezza e per consentire all’Autorità di pubblica sicurezza di monitorare armi, detentori e luoghi di custodia. Resta invariato il limite delle tre armi comuni detenibili, così come il divieto di cessione a privati non muniti di porto d’armi o nulla osta e gli obblighi di comunicazione tra privati.

In quali casi l’agente perde il diritto al porto senza licenza?

Il diritto al porto d’armi fuori servizio senza licenza è strettamente collegato alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e al rapporto con l’Amministrazione. Se questo rapporto viene meno o si interrompe, il diritto decade.

In particolare, il diritto viene meno in caso di sospensione cautelare o disciplinare dall’incarico, di destituzione, e — per la polizia locale — di perdita della qualifica di agente di pubblica sicurezza. In tutte queste ipotesi, le Autorità di pubblica sicurezza possono adottare i provvedimenti previsti dall’art. 39 del TULPS, che comprendono il ritiro delle armi, le revoche e i divieti.

In sintesi

L’art. 28 del D.L. 48/2025, convertito dalla legge n. 80/2025, consente agli agenti di pubblica sicurezza di portare armi personali anche fuori servizio e senza licenza, in virtù di una presunzione legale di esigenza di autotutela. La circolare del Ministero dell’Interno del 5 febbraio 2026 ha chiarito che la norma è immediatamente applicabile, senza attendere il regolamento attuativo. Ne beneficiano gli agenti delle Forze di polizia statali e gli agenti di polizia locale riconosciuti dal Prefetto e dotati di arma di ordinanza. L’acquisto avviene esibendo la tessera di servizio, ma restano fermi tutti gli obblighi di comunicazione e detenzione previsti dalla normativa vigente, incluso il limite delle tre armi comuni. Per la polizia locale vale il vincolo dell’ambito territoriale dell’ente. Il diritto decade in caso di sospensione, destituzione o perdita della qualifica.