Divorzio: entro quando si può chiedere la quota del TFR dell’ex marito?

Secondo l’orientamento prevalente, il termine è di dieci anni dalla cessazione del rapporto di lavoro dell’ex coniuge — non cinque. Il diritto alla quota del TFR ex art. 12-bis L. n. 898/1970 non è una prestazione periodica e si prescrive con la prescrizione ordinaria decennale. Chi ha un ex marito andato in pensione nel 2019 ha tempo fino al 2029, ma agire prima è sempre la scelta più prudente.

L’ex marito va in pensione nel 2019 e riceve il TFR. La ex moglie, divorziata e titolare di assegno divorzile, ha diritto al 40% di quella somma riferibile agli anni in cui il matrimonio e il rapporto di lavoro si sono sovrapposti. Ma quando scade il diritto di chiederla? Cinque anni o dieci?

La risposta alla domanda su entro quando si possa chiedere la quota del TFR dell’ex marito dopo il divorzio è dieci anni dalla cessazione del rapporto di lavoro — secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente. Esiste però un contrasto interpretativo su questo punto che rende la questione meno scontata di quanto sembri, e che impone di agire senza aspettare l’ultimo momento.

Indice

  • Il diritto alla quota del TFR: di cosa si tratta
  • Le due tesi a confronto: cinque anni o dieci?
  • Perché prevale la prescrizione decennale: i tre argomenti
  • Da quando decorre il termine: il dies a quo
  • La cautela che si impone: agire presto, non aspettare il 2029

Il diritto alla quota del TFR: di cosa si tratta

L’art. 12-bis della L. n. 898/1970 — introdotto dall’art. 16 della L. n. 74/1987 — riconosce al coniuge divorziato che non si sia risposato e che percepisca l’assegno divorzile ai sensi dell’art. 5 della stessa legge il diritto a ricevere una quota pari al 40% del trattamento di fine rapporto percepito dall’ex coniuge al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

La quota si calcola sulla parte del TFR riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il matrimonio: se il matrimonio è durato quindici anni su un rapporto di lavoro totale di trent’anni, la base di calcolo è la metà del TFR complessivo, e il 40% si applica su quella metà.

Il diritto diventa esigibile nel momento in cui l’ex coniuge lavoratore cessa il rapporto di lavoro e percepisce il TFR. Il Tribunale di Sulmona, con la sentenza n. 2/2026, ha precisato che non è necessario che l’importo sia già stato materialmente incassato al momento della domanda: è sufficiente che il diritto alla percezione sia già sorto.

Le due tesi a confronto: cinque anni o dieci?

Sul termine di prescrizione applicabile esistono due orientamenti contrapposti.

La tesi della prescrizione quinquennale si fonda sull’art. 2948, n. 5, cod. civ., che prevede la prescrizione in cinque anni per “le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro”. Chi aderisce a questa tesi assimila la quota spettante all’ex coniuge all’indennità di cessazione, sostenendo che il diritto abbia una natura analoga a quella delle prestazioni legate al rapporto di lavoro.

La tesi della prescrizione decennale — quella prevalente in giurisprudenza — si fonda sull’art. 2946 cod. civ., che stabilisce la regola generale: in mancanza di norma specifica, i diritti si prescrivono in dieci anni. Questa tesi è sostenuta dalla Corte d’Appello di Bari con la sentenza n. 1382/2022, dal Tribunale di Castrovillari con la sentenza n. 1516/2025 e da altri tribunali di merito.

Perché prevale la prescrizione decennale: i tre argomenti

Il ragionamento che porta a preferire la prescrizione decennale si articola su tre punti distinti.

Il primo riguarda la natura del diritto. Il TFR non è una prestazione periodica: non si paga ogni mese, non ha cadenza regolare, non dipende dal protrarsi di una situazione nel tempo. Nasce in un unico momento — la cessazione del rapporto di lavoro — e si concretizza in un’unica erogazione. La prescrizione quinquennale dell’art. 2948 cod. civ. è pensata per i diritti periodici — interessi, canoni, assegni — non per diritti che si esauriscono in un’unica prestazione.

Il secondo riguarda l’assenza di una norma specifica. Non esiste nessuna disposizione che riconduca espressamente il diritto alla quota di TFR dell’ex coniuge a un termine prescrizionale breve. In assenza di norma derogatoria, si applica la regola generale — e la regola generale è la prescrizione decennale.

Il terzo riguarda la distinzione dagli assegni divorzili. L’assegno divorzile si prescrive in cinque anni perché è una prestazione periodica — si paga ogni mese, e ogni mese sorge un credito autonomo che inizia a prescriversi. La quota di TFR è strutturalmente diversa: è un credito unico, non divisibile in rate, che sorge una sola volta. La ratio della prescrizione quinquennale non si applica.

Da quando decorre il termine: il dies a quo

La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere esercitato — cioè dal momento in cui il TFR viene percepito dall’ex coniuge lavoratore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso prospettato, il marito è andato in pensione nel 2019 con contestuale cessazione del rapporto di lavoro e percezione del TFR. Il termine decennale è iniziato a decorrere nel 2019.

Applicando l’orientamento prevalente: la prescrizione scade nel 2029. Il diritto è ancora esercitabile.

Applicando la tesi minoritaria quinquennale: la prescrizione sarebbe scaduta nel 2024 — salvo che siano stati compiuti atti interruttivi. Un atto interruttivo — una lettera raccomandata di messa in mora, una diffida tramite avvocato, un ricorso in tribunale — interrompe il decorso della prescrizione e fa ripartire il termine da zero. Se nessun atto interruttivo è stato compiuto dal 2019 ad oggi, e si applicasse la prescrizione quinquennale, il diritto sarebbe già prescritto.

La cautela che si impone: agire presto, non aspettare il 2029

Il contrasto interpretativo rende questa situazione meno tranquilla di quanto l’orientamento prevalente potrebbe suggerire. Nessuna delle due tesi è definitivamente chiusa: non esiste ancora una pronuncia della Cassazione che abbia risolto il contrasto in modo vincolante per tutti i giudici di merito.

Questo significa che il giudice davanti al quale viene presentata la domanda potrebbe aderire alla tesi quinquennale — e in quel caso il diritto sarebbe già prescritto se non sono stati compiuti atti interruttivi.

Il consiglio pratico è agire senza aspettare. Non perché il termine stia per scadere secondo l’orientamento prevalente — mancano ancora tre anni al 2029 — ma perché ogni anno che passa aumenta il rischio che un giudice applichi la tesi quinquennale e dichiari il diritto prescritto. Inviare una lettera di messa in mora tramite avvocato, o depositare un ricorso, interrompe la prescrizione sia quinquennale che decennale e azzera il rischio.