Danni dall’IA, si potrà chiedere i soldi direttamente all’assicurazione
Il decreto 160/2026 apre la porta dell’azione diretta. Ma senza obbligo di polizza, senza fondo di garanzia e con molte eccezioni opponibili, rischia di restare socchiusa.
Nel mondo delle assicurazioni esiste una regola antica: la compagnia parla solo con il proprio cliente. Il danneggiato può bussare quanto vuole, ma la porta si apre solo all’assicurato. Il d.lgs. n. 160/2026, in vigore dal 30 settembre 2026, fa un’eccezione per i danni causati dall’intelligenza artificiale. Chi subisce un danno da un sistema di IA potrà proporre un’azione diretta contro l’impresa assicuratrice di chi ne è ritenuto responsabile, nei limiti delle somme assicurate. Potrà anche chiedere al presunto responsabile, prima della causa, se ha una polizza che copre quel rischio: la risposta deve arrivare entro 30 giorni. Il modello, però, è molto più debole di quello dell’Rc auto. Non c’è obbligo di assicurarsi, non ci sono contenuti minimi di polizza, non c’è un fondo per chi non è assicurato. E la compagnia potrà opporre al danneggiato le eccezioni contrattuali nate prima del sinistro. Per di più, la nuova azione dovrebbe valere solo per le polizze stipulate dopo l’entrata in vigore del decreto.
Indice
- Perché di solito il danneggiato non può rivolgersi all’assicurazione?
- Dove esiste già l’azione diretta?
- Cosa ha di diverso l’azione diretta per l’IA?
- Quali eccezioni può opporre la compagnia?
- Come si scopre se il responsabile è assicurato?
- Vale anche per le polizze già in corso?
- Cosa rischia di succedere al mercato delle polizze?
Perché di solito il danneggiato non può rivolgersi all’assicurazione?
Perché il contratto di assicurazione della responsabilità civile riguarda due soli soggetti: l’assicurato e la compagnia. L’art. 1917 cod. civ. stabilisce che l’assicuratore deve tenere indenne l’assicurato di quanto questi debba pagare a un terzo. Il terzo danneggiato resta fuori dal rapporto. Deve fare causa al responsabile, e sarà poi il responsabile a rivolgersi alla propria compagnia.
La compagnia può pagare direttamente il danneggiato, ma solo dopo averlo comunicato all’assicurato, ed è obbligata a farlo se l’assicurato lo chiede. Il danneggiato, da solo, non ha un’azione nei confronti dell’assicuratore.
Dove esiste già l’azione diretta?
In alcune attività considerate rischiose, dove il legislatore ha voluto che l’assicurazione proteggesse soprattutto la vittima. Il caso più noto è l’Rc auto (art. 144 del Codice delle assicurazioni private): chi è investito da un’auto può chiedere il risarcimento direttamente alla compagnia del veicolo responsabile. E se il veicolo non è assicurato, o non è identificato, interviene il Fondo di garanzia per le vittime della strada.
L’azione diretta esiste anche nella responsabilità sanitaria, dopo la legge Gelli-Bianco (l. n. 24/2017), e, con caratteristiche proprie, nell’attività venatoria. In questi settori l’azione diretta si accompagna all’obbligo di assicurarsi. È questo abbinamento a renderla davvero efficace.
Cosa ha di diverso l’azione diretta per l’IA?
Molto, e quasi tutto a svantaggio del danneggiato.
Non c’è un obbligo di assicurazione per chi sviluppa o usa sistemi di IA. L’azione diretta funziona solo se il responsabile ha scelto, di sua iniziativa, di stipulare una polizza.
Non ci sono schemi di polizza con contenuti minimi fissati dalla legge. Ogni compagnia decide cosa coprire, con quali massimali e con quali esclusioni.
Non c’è un fondo che intervenga quando il responsabile non è assicurato o la compagnia non paga.
E soprattutto la compagnia può opporre al danneggiato le eccezioni derivanti dal contratto, purché anteriori al sinistro. Nell’Rc auto avviene l’opposto: le eccezioni contrattuali di regola non si possono opporre al danneggiato, che viene risarcito, e poi la compagnia si rivale sul proprio assicurato.
Quali eccezioni può opporre la compagnia?
Quelle nate prima del sinistro. Per esempio un’esclusione di copertura prevista dalla polizza, un mancato pagamento del premio che ha sospeso la garanzia, un uso del sistema diverso da quello dichiarato alla compagnia. Se la polizza escludeva i danni causati da un certo tipo di software, il danneggiato si vedrà opporre quella clausola.
Non si possono opporre, invece, le eccezioni successive al sinistro. Sono poche. L’inadempimento di obblighi di comportamento che la polizza impone all’assicurato dopo il sinistro. La violazione dell’obbligo di avviso (art. 1913 cod. civ.) o dell’obbligo di salvataggio, cioè di fare il possibile per limitare il danno (art. 1914 cod. civ.), che peraltro derivano dalla legge e non dal contratto.
In pratica, il danneggiato si trova esposto a quasi tutte le difese che la compagnia avrebbe verso il proprio cliente.
Come si scopre se il responsabile è assicurato?
Con la richiesta prevista dall’art. 20 del d.lgs. n. 160/2026. Prima di agire, il danneggiato può chiedere al presunto responsabile se ha una o più polizze che coprono quel rischio. Il responsabile deve rispondere entro 30 giorni, indicando l’esistenza della polizza, i suoi estremi e la compagnia.
Se non risponde, o risponde in modo incompleto, il giudice può trarne argomenti di prova (art. 116 cod. proc. civ.). La previsione ha un che di curioso. Chi ha una polizza che lo tiene indenne non avrebbe alcun motivo di nasconderla. La norma sembra pensata più per chi è senza copertura, e preferisce non dirlo.
Esempio concreto. Un’agenzia immobiliare usa un software di IA per valutare gli immobili, e la valutazione errata fa perdere a un cliente una vendita. Il cliente scrive all’agenzia chiedendo se ha una polizza di responsabilità civile che copre l’uso di quel software. Se l’agenzia indica la polizza, il cliente può fare causa direttamente alla compagnia, nei limiti del massimale. Se l’agenzia tace, il giudice ne terrà conto.
Vale anche per le polizze già in corso?
Secondo l’interpretazione prevalente, no. L’azione diretta dovrebbe applicarsi solo ai contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto. Le polizze sottoscritte prima restano regolate dall’art. 1917 cod. civ., senza azione diretta.
Cosa rischia di succedere al mercato delle polizze?
La disciplina appare incompleta. Senza obbligo di contrarre e senza requisiti minimi di copertura, le compagnie restano libere di decidere se assicurare i rischi da IA e a quali condizioni. L’effetto potrebbe essere un’offerta molto selettiva, con esclusioni ampie. O addirittura il contrario di quanto voluto: polizze di responsabilità civile tradizionali che, per evitare l’azione diretta, escludono espressamente i danni causati da sistemi di intelligenza artificiale.
Per le imprese che usano l’IA conviene quindi leggere con attenzione la propria polizza e verificare se i danni da algoritmi sono coperti. Per chi subisce un danno, il consiglio è inviare subito la richiesta dell’art. 20: sapere se esiste una copertura, e con quali limiti, è il primo passo per capire a chi chiedere il risarcimento.