Cosa succede se non si paga la pena pecuniaria?
Quali sono le conseguenze per la persona, condannata con sentenza definitiva o decreto penale, che non rispetta l’obbligo di pagare la multa o l’ammenda?
Chi è riconosciuto colpevole di un reato può essere condannato non solo alla detenzione ma anche al pagamento di una sanzione pecuniaria, sotto forma di multa o ammenda, a seconda di quanto previsto dalla legge. Cosa succede se non si paga la pena pecuniaria?
In buona sostanza, si tratta di comprendere quali siano le conseguenze a carico della persona che, essendo stata condannata in via definitiva e, pertanto, dovendo scontare (anche) la multa o l’ammenda, venga meno al proprio obbligo rendendosi inadempiente. Cosa avviene in casi del genere? Cosa succede se non si paga la pena pecuniaria? Scopriamolo.
Indice
- Che cos’è la pena pecuniaria?
- Cosa succede se non si paga la pena pecuniaria?
- Omesso pagamento pena pecuniaria: schema riassuntivo
- Approfondimenti
Che cos’è la pena pecuniaria?
La pena è la denominazione assunta dalla sanzione prevista dalla legge per chi ha commesso un reato.
La pena può essere detentiva o pecuniaria: nel primo caso è prevista la limitazione della libertà personale del condannato presso un istituto penitenziario; nel secondo, invece, è stabilito l’obbligo di pagare una certa somma allo Stato.
La pena pecuniaria assume il nome di multa o di ammenda a seconda che sia comminata per la commissione di un delitto o di una contravvenzione (reato minore).
Cosa succede se non si paga la pena pecuniaria?
Quando la sentenza di condanna diviene definitiva e deve essere scontata dall’imputato che non ha beneficiato della sospensione condizionale, il pubblico ministero emana un ordine di esecuzione con cui dispone la carcerazione.
Quando deve essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva (come avviene nel caso del decreto penale), il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento (art. 660 c.p.).
L’ordine contiene, tra le altre cose, l’indicazione dell’ammontare della pena nonché le modalità del pagamento, che può avvenire in un’unica soluzione ovvero in rate mensili, qualora il giudice abbia già tenuto conto delle condizioni economiche del condannato.
L’ordine di esecuzione contiene altresì l’intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l’avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva.
In pratica, a chi non paga la pena pecuniaria entro novanta giorni dalla notifica dell’ordine di esecuzione si applica la semilibertà sostitutiva, la quale comporta l’obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo il programma di trattamento predisposto e approvato ai sensi dei commi seguenti (art. 55, l. n. 689/81).
Se però il mancato pagamento della pena pecuniaria è dipeso da una comprovata difficoltà economica del condannato, allora si applica il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, il quale consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nell’ambito della regione in cui risiede il condannato, con obbligo che la prestazione non sia inferiore a sei e non superiore quindici ore di lavoro settimanale (art. 56-bis, l. n. 689/81).
Se il mancato pagamento della pena pecuniaria è dipeso da una comprovata difficoltà economica del condannato e questi rifiuta il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, si applica la detenzione domiciliare sostitutiva (art. 56, l. n. 689/81), che comporta l’obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice.
L’ordine di esecuzione contiene inoltre l’avviso al condannato che, quando non è già stato disposto nella sentenza o nel decreto di condanna, entro venti giorni, può depositare presso la segreteria del pubblico ministero istanza di pagamento rateale della pena pecuniaria, in rate mensili da sei a sessanta, ciascuna di importo non inferiore a 15 euro, senza interessi. Se è presentata istanza di pagamento rateale, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente affinché decida sulla richiesta.
Omesso pagamento pena pecuniaria: schema riassuntivo
| Termine / istituto | Scadenza / condizione |
|---|---|
| Ordine di esecuzione | Art. 660 c.p. |
| Pagamento della pena pecuniaria | Entro 90 giorni dalla notifica |
| Pagamento rateale | Entro 20 giorni |
| Rate mensili | Da 6 a 60 rate |
| Importo minimo rata | 15 euro |
| Interessi sul rateale | Nessuno |
| Mancato pagamento | Semilibertà sostitutiva |
| Difficoltà economica comprovata | Lavoro di pubblica utilità sostitutivo oppure detenzione domiciliare sostitutiva |
| Rifiuto del lavoro di pubblica utilità sostitutivo | Detenzione domiciliare sostitutiva |
| Lavoro di pubblica utilità | 6–15 ore settimanali |
| Detenzione domiciliare sostitutiva | Permanenza di almeno 12 ore al giorno; uscita per almeno 4 ore al giorno |
| Semilibertà sostitutiva | Almeno 8 ore al giorno in istituto di pena |
| Riferimenti normativi | Artt. 55, 56 e 56-bis l. n. 689/1981; art. 660 c.p. |
Approfondimenti
Per ulteriori approfondimenti si leggano i seguenti articoli:
- Multa non pagata: LPU anche per vecchie condanne?
- Che succede se non posso pagare una multa penale?