Chi risponde dei danni causati da una cosa in custodia e quando può liberarsi?

Chi ha in custodia una cosa risponde oggettivamente dei danni che essa causa, senza che sia necessario provare la sua colpa. Il danneggiato deve solo dimostrare il nesso causale tra la cosa e il danno. Il custode può liberarsi provando il caso fortuito — incluso un evento atmosferico eccezionale e imprevedibile — oppure la condotta colposa della vittima o di un terzo. Lo chiarisce la Corte d’Appello di Sassari con la sentenza n. 183/2026.

Una persona scivola su una buca nel marciapiede e si fa male. Un ramo di un albero comunale cade su un’auto durante una tempesta. Un oggetto mal sistemato in un magazzino cade su un dipendente. In tutti questi casi si pone la stessa domanda: chi risponde del danno, e deve essere provata la colpa di qualcuno?

La risposta alla domanda su chi risponda dei danni causati da una cosa in custodia e quando possa liberarsi è che risponde il custode — senza bisogno di provarne la colpa. La Corte d’Appello di Sassari, con la sentenza n. 183 dell’8 maggio 2026, ricostruisce con precisione i confini di questa responsabilità oggettiva e le condizioni in cui il custode può difendersi con successo.

Indice

  • La responsabilità del custode: nessuna colpa richiesta
  • Cosa deve provare il danneggiato
  • Come si libera il custode: tre vie di uscita
  • Quando la condotta della vittima o del terzo esclude la responsabilità
  • Il caso fortuito da eventi atmosferici: quando la tempesta libera il custode
  • La regola pratica in sintesi

La responsabilità del custode: nessuna colpa richiesta

L’art. 2051 cod. civ. stabilisce che chi ha in custodia una cosa è responsabile dei danni che essa cagiona. La norma non richiede che il custode abbia fatto qualcosa di sbagliato: è sufficiente che esista un nesso causale tra la cosa e il danno.

Questa è la caratteristica fondamentale della responsabilità da cose in custodia: è una responsabilità oggettiva, fondata non su una presunzione di colpa del custode — come accade per altre responsabilità civili — ma sull’imputazione diretta derivante dal rapporto di controllo sulla cosa che ha causato il danno.

La Corte d’Appello di Sassari lo chiarisce esplicitamente: la responsabilità “si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode”. Non importa se il custode ha fatto tutto il possibile per prevenire il danno: se la cosa ha causato il danno, lui risponde — salvo le cause di esonero.

Cosa deve provare il danneggiato

Il danneggiato — chi ha subito il danno — deve allegare e dimostrare due elementi. Il primo è che la cosa era in custodia del soggetto convenuto in giudizio. Il secondo è il nesso causale tra quella cosa e l’evento dannoso: deve cioè provare che il danno è stato causato dalla cosa in questione.

Non deve provare la colpa del custode. Non deve dimostrare che il custode sapeva del pericolo, che avrebbe potuto evitarlo, che ha trascurato la manutenzione. Questi elementi sono irrilevanti per la responsabilità del custode — almeno nella fase iniziale del giudizio.

Maria cammina sul marciapiede di proprietà comunale e cade in una buca. Per ottenere il risarcimento dal Comune, Maria deve dimostrare che c’era una buca, che quella buca l’ha fatta cadere e che il marciapiede era in custodia del Comune. Non deve dimostrare che il Comune sapeva della buca o che aveva ricevuto segnalazioni.

Come si libera il custode: tre vie di uscita

Il custode può difendersi dimostrando una delle tre seguenti circostanze.

Il caso fortuito — un evento esterno imprevedibile e inevitabile che ha interrotto il nesso causale tra la cosa e il danno. Il caso fortuito può essere un fatto naturale, come un evento atmosferico di eccezionale intensità, oppure un fatto umano imprevedibile.

La condotta colposa della vittima — se il danneggiato ha contribuito a causare il danno con il proprio comportamento negligente, la responsabilità del custode può essere ridotta o esclusa ai sensi dell’art. 1227 cod. civ. Qui non è richiesta l’imprevedibilità della condotta: è sufficiente la colpa.

La condotta di un terzo — se il danno è stato causato da un comportamento imprevedibile e imprevenibile di un soggetto terzo, estraneo al rapporto tra custode e danneggiato. In questo caso l’imprevedibilità oggettiva è richiesta in modo più rigoroso rispetto alla condotta della vittima.

Quando la condotta della vittima o del terzo esclude la responsabilità

La sentenza precisa un punto importante sul concetto di imprevedibilità della condotta del danneggiato o del terzo. Non si tratta dell’impossibilità assoluta di prevedere che qualcuno possa comportarsi in modo imprudente — questo è sempre possibile in astratto. Si tratta della imprevedibilità oggettiva secondo la normale regolarità causale.

In altre parole: è imprevedibile la condotta che costituisce una violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente attesa dalla generalità delle persone. Se la vittima ha fatto qualcosa che nessuna persona ragionevole farebbe in quella situazione, la sua condotta può essere talmente abnorme da interrompere il nesso causale con la cosa in custodia.

Un visitatore di un museo attraversa una zona delimitata con nastri e segnali di pericolo, cade in un fossato di cantiere e si fa male. La sua condotta — ignorare deliberatamente i segnali di pericolo — è tanto imprudente da poter configurare un concorso di colpa significativo o anche l’esclusione totale della responsabilità del custode.

Il caso fortuito da eventi atmosferici: quando la tempesta libera il custode

La sentenza si sofferma con particolare attenzione sul caso fortuito rappresentato da eventi meteorologici, chiarendo quando una tempesta o un fenomeno naturale intenso può liberare il custode dalla responsabilità.

La regola è che l’evento atmosferico deve avere due caratteristiche cumulative: eccezionalità e imprevedibilità. L’inevitabilità — il fatto che, una volta manifestato il fenomeno, non ci fosse modo di evitarne le conseguenze — è già intrinseca alla natura dell’evento atmosferico, ma non basta da sola.

La eccezionalità non significa che l’evento non sia mai accaduto prima. Significa che rappresenta una “sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale”. Una pioggia intensa che si verifica ogni anno non è eccezionale. Un nubifragio con precipitazioni registrate solo una volta in cinquant’anni lo è.

La imprevedibilità non è la semplice rarità dell’evento: è la sua “obiettiva inverosimiglianza” valutata ex ante con una indagine oggettiva basata sul principio di regolarità causale. Un evento che statisticamente accade raramente ma non è inverosimile data la localizzazione geografica e le caratteristiche climatiche della zona non è imprevedibile in senso giuridico.

Entrambe queste valutazioni devono basarsi su dati scientifici statistici riferiti specificamente al contesto geografico in cui si trova la cosa custodita — non su considerazioni generali. E quei dati devono essere acquisiti in giudizio nel rispetto delle regole probatorie.

Un comune della Sardegna viene convenuto in giudizio perché un albero, abbattuto da un temporale intenso, è caduto su un’auto parcheggiata. Il Comune invoca il caso fortuito. Per difendersi con successo deve produrre dati meteo storici riferiti a quella specifica area geografica, che dimostrino che l’intensità delle precipitazioni o del vento registrata in quel giorno era statisticamente eccezionale per quella zona — non semplicemente “forte”. Se i dati mostrano che eventi simili si verificano ogni pochi anni in quella zona, la difesa del caso fortuito non regge: l’evento era prevedibile, anche se non frequente.

La regola pratica in sintesi

Chi subisce un danno da una cosa in custodia altrui deve dimostrare solo il nesso causale tra la cosa e il danno — non la colpa del custode. Chi ha in custodia una cosa e vuole difendersi in giudizio deve dimostrare qualcosa di specifico e rigoroso: un caso fortuito con i caratteri dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità oggettiva, oppure una condotta colposa della vittima o imprevedibile di un terzo. Invocare genericamente la fatalità o la forza maggiore senza dati concreti non è sufficiente.