Chatbot che si dichiarano e deepfake da etichettare: cosa impone l’AI Act europeo dal 2 agosto 2026
Da oggi l’AI Act impone nuove regole su chatbot, deepfake e contenuti generati dall’IA. Ecco chi deve informare, etichettare e marcare gli output, con esempi pratici per aziende ed editori. E i privati?
di Sergio Donato - 02/08/2026 08:00 0
Da oggi, 2 agosto, scatta la data generale di applicazione dell’AI Act, il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale in vigore dal 1° agosto 2024 che nel corso di questi anni si è attivato a tappe. Alcune disposizioni erano già operative, mentre l’AI Omnibus entrato in vigore il 27 luglio ha rinviato i requisiti per i sistemi ad alto rischio.
È un articolo molto lungo, e chi avesse bisogno di leggere velocemente alcuni esempi delle nuove applicazioni del regolamento, può andare a questa sezione del testo, incontrando però termini che non ha ancora assimilato.
Tra le regole che diventano applicabili da oggi ci sono gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50. In breve, i fornitori di chatbot e agenti IA che interagiscono direttamente con le persone dovranno informare gli utenti della loro natura artificiale, i fornitori di sistemi generativi dovranno marcare tecnicamente gli output e chi utilizza professionalmente questi sistemi dovrà segnalare i deepfake e determinati testi di interesse pubblico. Gli obblighi non riguardano quindi soltanto chi sviluppa e offre i sistemi, ma in alcuni casi anche chi li usa per creare e pubblicare contenuti.
La Commissione Europea ha anche pubblicato linee guida non vincolanti che chiariscono l'applicazione delle nuove regole con esempi pratici. Qui ci sono anche i "fatti rapidi" (quick facts).
Chi è il fornitore e chi il deployer?
Prima di entrare nel dettaglio degli obblighi, occorre distinguere le due figure che ricorrono più spesso. Il fornitore (provider) è chi sviluppa o fa sviluppare un sistema di IA e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome, come OpenAI con ChatGPT.
Il deployer, cioè l'utilizzatore in ambito professionale, è la persona fisica o giuridica che usa il sistema sotto la propria autorità, per esempio un'agenzia pubblicitaria che genera immagini con Nano Banana di Google per una campagna.
Come vedremo, i primi due obblighi dell'articolo 50 ricadono sui fornitori, gli altri due sui deployer. Un'azienda che sviluppa in casa un sistema generativo e lo usa per produrre deepfake riveste entrambi i ruoli e deve rispettare entrambi gli obblighi.
Cosa scatta esattamente il 2 agosto?
L'articolo 50 contiene quattro obblighi distinti. I fornitori di sistemi che interagiscono direttamente con le persone, come i chatbot, devono progettarli in modo che gli utenti sappiano di parlare con un'IA (e per conto di quale soggetto sta operando), a meno che ciò non sia già evidente a una persona ragionevolmente informata, considerate le circostanze e il contesto d'uso.
Le linee guida considerano per esempio evidente la natura artificiale di un assistente alla programmazione destinato soltanto a professionisti, mentre non danno per scontato che lo sia quella di un chatbot inserito nel servizio clienti di un'azienda.
I fornitori di sistemi che generano audio, immagini, video o testo devono fare in modo che gli output siano marcati in un formato leggibile dalle macchine e rilevabili come artificiali, si sta parlando per esempio della filigrana digitale come SynthID di Google.
L’obbligo non si applica nella misura in cui il sistema svolge una funzione di assistenza per normali operazioni di modifica oppure non altera sostanzialmente i dati forniti dall’utilizzatore o il loro significato.
Inoltre, chi utilizza sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica deve informare le persone esposte.
Infine, i deployer che usano l'IA per creare o manipolare deepfake devono dichiararne la natura artificiale; lo stesso vale per i testi pubblicati per informare su questioni di interesse pubblico, per esempio, il riassunto generato dall’IA su un sito circa una recente decisione del consiglio comunale. Per questi testi c’è però un’eccezione prevista in caso di controllo umano o editoriale di cui parleremo in seguito.
Il regolamento prevede inoltre specifiche eccezioni per alcuni impieghi autorizzati dalla legge nelle attività di prevenzione, indagine e perseguimento dei reati.
I sistemi generativi già immessi sul mercato o messi in servizio prima del 2 agosto, hanno tempo fino al 2 dicembre 2026 per adeguarsi al solo obbligo di marcatura tecnica degli output. Gli altri obblighi dell’articolo 50, compreso quello di informare gli utenti quando interagiscono con un chatbot, si applicano invece da oggi.
Come funziona per immagini e deepfake?
Immagini e deepfake non sono gli unici contenuti coperti dall’articolo 50; come detto, la marcatura tecnica del fornitore riguarda anche audio, video e testo, mentre la disclosure del deployer si applica ai deepfake e a determinati testi di interesse pubblico. Immagini e deepfake richiedono però qualche precisazione in più.
Infatti, il deployer che pubblica un deepfake deve aggiungere una segnalazione percepibile senza strumenti tecnici, visibile o udibile a seconda del contenuto: la sola marcatura tecnica del fornitore non basta.
A tal proposito, la Commissione ha inoltre predisposto tre icone volontarie, dedicate ai contenuti interamente generati dall'IA, a quelli parzialmente generati o modificati e a un'indicazione generica. Utilizzarle, però, non dimostra da solo il rispetto di tutti gli obblighi.
| Icona | Quando usarla | Esempi |
|---|---|---|
![]() Base |
Quando l'IA è intervenuta nella creazione del contenuto, oppure in presenza di un'etichetta testuale personalizzata o di un secondo livello interattivo | Video deepfake con etichetta "voci generate con" seguita dall'icona |
![]() Interamente generato |
Quando il contenuto è creato per intero dall'IA, senza elementi umani o controllo editoriale oltre al prompt | Deepfake di politici o eventi fittizi, musica composta dall'IA, riassunti di notizie generati |
![]() Parzialmente modificato |
Quando contenuti preesistenti creati dall'uomo sono stati modificati con l'IA fino a diventare deepfake o testi di interesse pubblico | Volto sostituito in una foto autentica, appartamento vuoto arredato virtualmente |
È importante specificare che per “deepfake” si intende un’immagine, un audio o un video generato o manipolato dall’IA che presenta un elevato grado di somiglianza con persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti o plausibili e che, nel contesto in cui viene mostrato, può apparire falsamente autentico o veritiero.
Le linee guida interpretano la nozione in modo da comprendere anche soggetti realistici che potrebbero plausibilmente esistere. Per esempio, l'immagine di una persona non famosa ma dall'aspetto reale può quindi essere un deepfake se ricorrono anche gli altri requisiti e il contesto può trarre in inganno; non ogni ritratto sintetico lo è automaticamente. Il video sintetico di un politico che tiene un discorso mai pronunciato va etichettato; le linee guida fanno invece l'esempio di una sfinge che vola sulla Torre Eiffel, che non può ragionevolmente essere scambiata per una scena autentica.
Per le opere evidentemente artistiche, creative, satiriche o di fantasia l’obbligo non scompare, ma è attenuato. Per esempio, un film che utilizza l’IA per ringiovanire un attore reale può informare lo spettatore prima della visione, senza sovrapporre un’etichetta permanente alle scene. La segnalazione deve comunque rendere riconoscibile la manipolazione artificiale senza compromettere la fruizione dell’opera.
Secondo le linee guida, gli output e i deepfake generati o manipolati prima del 2 agosto non devono essere marcati o etichettati retroattivamente.
I privati devono etichettare i loro deepfake?
No, se l'uso è puramente personale e non professionale. Il regolamento non si applica ai deployer che sono persone fisiche e usano l'IA in questo ambito. Le linee guida citano l'esempio di chi genera deepfake dei propri familiari per un biglietto di auguri o li condivide sui social a titolo personale. Il contenuto resta comunque marcato a monte dal fornitore del sistema.
L'esclusione non copre automaticamente gli influencer. Se il contenuto rientra in un'attività professionale o commerciale, è sponsorizzato oppure produce un beneficio economico regolare, si applicano gli obblighi previsti per i deployer. Un post realmente personale e non professionale resta invece escluso.
Cosa devono fare gli editori?
Per i testi generati o manipolati dall'IA e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico esiste un'eccezione rilevante per l'informazione.
L'etichetta non serve se il testo ha superato una revisione umana o un controllo editoriale e se una persona fisica o giuridica, per esempio il direttore responsabile o la società editrice, si assume la responsabilità editoriale della pubblicazione.
Il controllo deve essere però sostanziale e includere almeno la verifica dei fatti, quindi un controllo ortografico superficiale non basta. La persona o la società responsabile dovrebbe inoltre essere facilmente identificabile, per esempio nel colophon o nelle informazioni legali.
Se dopo l'approvazione l'IA modifica il testo in modo sostanziale, occorre sottoporlo a una nuova revisione oppure dichiararne l'origine artificiale.
Un sito che pubblica senza revisione umana testi generati dall’IA destinati a informare il pubblico su questioni di interesse pubblico deve invece dichiararne l’origine artificiale.
Per i deepfake l'eccezione editoriale non esiste e una redazione che li utilizza deve etichettarli, quindi, per esempio, l’immagine che abbiamo pubblicato per le indiscrezioni sugli smart glass di Apple avrebbe dovuto contenere questa etichettatura, perché è stata generata con ChatGPT.
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Una breve nota sulla retroattività, per i testi conta anche la data di pubblicazione: se un contenuto è stato creato prima del 2 agosto ma viene pubblicato da quella data in poi, la disclosure è necessaria, salvo che ricorrano il controllo umano o editoriale e la responsabilità editoriale.
Non ci ho capito niente, mi fai degli esempi?
Una banca mette un chatbot sul proprio sito. Il fornitore deve averlo progettato in modo che dichiari chiaramente di essere un sistema di IA fin dall’inizio della prima interazione, per esempio con un avviso accanto alla finestra di conversazione o nel messaggio iniziale. Le linee guida non considerano automaticamente evidente la natura artificiale di un servizio di assistenza clienti: l’utente potrebbe credere di parlare con un operatore. Se la banca ha sviluppato il chatbot internamente e lo offre con il proprio nome o marchio, assume anche il ruolo di fornitore e l’obbligo ricade su di lei.
Un supermercato installa telecamere che stimano biometricamente l’età dei clienti. In questo caso l’obbligo ricade sull’utilizzatore: il supermercato deve informare le persone esposte che è in funzione un sistema di categorizzazione biometrica, per esempio con un avviso visibile a ogni ingresso. Le linee guida usano un caso simile, con un cartello all’entrata di una sala espositiva, e precisano che l’obbligo vale anche per i sistemi biometrici che non rientrano tra quelli ad alto rischio. Informare le persone non basta però a rendere lecito il trattamento dei loro dati, che deve avere anche una base giuridica valida secondo il GDPR.
Un’agenzia pubblicitaria genera uno spot con un influencer sintetico fotorealistico, che potrebbe essere scambiato per una persona reale. L’agenzia è il deployer e deve segnalare in modo percepibile allo spettatore che il video è artificiale. L’azienda che ha soltanto commissionato la campagna, senza decidere se e come utilizzare l’IA, non diventa automaticamente un deployer e non assume obblighi propri. Anche i singoli dipendenti dell’agenzia, come animatori e creativi, non sono deployer separati: risponde la società sotto la cui autorità lavorano.
Un quotidiano online pubblica un riassunto generato dall’IA di un proprio articolo. Se il testo è stato sottoposto a un controllo editoriale sostanziale e l’editore si assume la responsabilità della pubblicazione, l’etichetta non serve. Il controllo deve entrare nel merito del contenuto e comprendere la verifica dei fatti: una semplice rilettura ortografica non basta. Se dopo l’approvazione della redazione l’IA modifica nuovamente il testo in modo sostanziale, occorre sottoporlo a un’altra revisione oppure dichiararne l’origine artificiale. L’eccezione editoriale non si applica invece ai deepfake eventualmente pubblicati dallo stesso giornale.
Un sito genera automaticamente articoli senza una redazione. Non essendoci un controllo umano o editoriale, i testi pubblicati per informare su questioni di interesse pubblico devono essere dichiarati come generati o manipolati dall’IA.
Una redazione usa l’IA per produrre un podcast o modificare fotografie. Se il giornale clona la voce dei propri conduttori per generare una puntata che potrebbe sembrare autentica, siamo davanti a un deepfake e l’audio deve essere etichettato, per esempio con un avviso all’inizio della puntata o immediatamente visibile nel player.
Per le fotografie conta invece la natura e l’effetto della modifica. Una correzione del rumore, dell’esposizione o del bilanciamento del colore non trasforma normalmente l’immagine in un deepfake. Anche rimuovere un passante dallo sfondo di una fotografia promozionale può essere un intervento marginale, se non cambia il contenuto o il significato della scena. La stessa rimozione da una fotografia di cronaca, però, potrebbe alterare la rappresentazione dell’evento e far apparire autentica una scena che non corrisponde più a quella ripresa. Non basta quindi chiedersi quale strumento sia stato usato: occorre valutare se la manipolazione possa ingannare il pubblico sull’autenticità dell’immagine.
Un privato crea un deepfake dei propri familiari per un biglietto di auguri. Non ha obblighi di etichettatura, perché l’uso è personale e non professionale. L’esclusione riguarda però il privato: il fornitore del generatore resta in linea di principio soggetto all’obbligo di marcatura tecnica, tenendo conto delle eccezioni e del periodo transitorio. La situazione cambia quando il contenuto rientra in un’attività imprenditoriale, commerciale, professionale o freelance. La monetizzazione regolare di un creator è uno degli elementi che possono indicare un uso professionale.
Un social network ospita e distribuisce quel contenuto. La piattaforma non diventa fornitore o deployer del sistema utilizzato per generarlo per il solo fatto di ospitare la pubblicazione. Le linee guida la invitano comunque a non cancellare o rendere inefficaci le marcature applicate a monte. Restano inoltre gli eventuali obblighi relativi ai sistemi di IA sviluppati o utilizzati direttamente dalla piattaforma e, per quelle di grandi dimensioni, le regole del Digital Services Act sui rischi sistemici, compresa la disinformazione.
Cosa cambia per i modelli di IA per finalità generali (GPAI)?
L'articolo 50 sulla trasparenza si applica ai sistemi di IA, compresi quelli per finalità generali come i chatbot, ma non ai modelli isolati su cui sono costruiti.
In generale, già dal 2 agosto 2025 i fornitori di modelli GPAI devono predisporre la documentazione tecnica, fornire informazioni agli sviluppatori a valle, adottare una politica sul diritto d’autore e pubblicare una sintesi dei contenuti usati per l’addestramento. Per alcuni modelli distribuiti con licenza libera e open source sono previste esenzioni parziali, che non riguardano però gli obblighi sul diritto d’autore e sulla sintesi dei dati.
I modelli considerati a rischio sistemico devono inoltre essere sottoposti a valutazioni più approfondite, misure di mitigazione dei rischi, segnalazione degli incidenti e protezioni di sicurezza informatica. Sono i modelli con capacità considerate ad alto impatto (il regolamento presume questa condizione quando l’addestramento supera 1025 operazioni in virgola mobile (FLOP), oppure quando la Commissione riconosce capacità o effetti equivalenti).
Questi obblighi sono già attivi dal 2 agosto 2025 per i modelli immessi sul mercato dell’Unione dopo quella data. Da oggi la Commissione può però farli rispettare pienamente, anche attraverso sanzioni.
I modelli immessi sul mercato prima del 2 agosto 2025 hanno invece tempo fino al 2 agosto 2027 per conformarsi.
Sanzioni e prossimi passi
Le violazioni degli obblighi previsti dall’articolo 50 possono essere sanzionate fino a 15 milioni di euro. Per le imprese diverse dalle PMI, il limite massimo è il valore più elevato tra 15 milioni di euro e il 3 per cento del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente. Per le PMI si applica invece il valore più basso tra i due. Si tratta in ogni caso di massimali: l’importo effettivo deve essere proporzionato e tiene conto, tra le altre cose, della natura, della gravità e della durata della violazione.
Fornitori e deployer possono aderire volontariamente al codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA, pubblicato il 10 giugno, e utilizzarne le misure per dimostrare la conformità agli obblighi dell’articolo 50. Alla fine di luglio avevano firmato circa 190 organizzazioni. Tra i firmatari della sezione dedicata ai fornitori figurano Google, Meta e OpenAI, insieme ad aziende come Anthropic, Microsoft, Mistral e Cohere.
Il codice riguarda la marcatura e l’etichettatura dei contenuti generati o manipolati dall’IA ed è distinto dal codice di buone pratiche del 2025 dedicato ai modelli di IA per finalità generali, GPAI, che Meta aveva deciso di non sottoscrivere.
Cos’altro si applica dal 2 agosto?
Il 2 agosto è la data generale di applicazione dell’AI Act, anche se alcune disposizioni erano già operative, come i divieti e le regole sull’alfabetizzazione in materia di IA dal febbraio 2025, la governance e come detto, gli obblighi sui modelli GPAI dall’agosto 2025.
Dal 2 agosto si applicano inoltre varie misure di sostegno all’innovazione. Non scatta però ancora il termine per gli spazi di sperimentazione normativa (un ambiente controllato per testare sistemi di IA sotto la supervisione delle autorità): dopo le modifiche introdotte dall’AI Omnibus, ogni Stato membro dovrà renderne operativo almeno uno entro il 2 agosto 2027.
Che cosa sono i sistemi ad alto rischio e cambia qualcosa dal 2 agosto?
I sistemi ad alto rischio non vanno confusi con i modelli GPAI a rischio sistemico. Per quelli ad alto rischio, l’AI Act distingue due gruppi, ai quali sono state assegnate scadenze diverse.
Nel primo rientrano determinati sistemi classificati in base al loro impiego: determinati usi biometrici, gestione delle infrastrutture critiche, ammissione a scuole e università, selezione dei lavoratori, accesso al credito o a servizi pubblici essenziali, attività di polizia, migrazione, giustizia e processi elettorali. I relativi requisiti si applicheranno dal 2 dicembre 2027.
Il secondo gruppo comprende i sistemi di IA che costituiscono prodotti regolamentati dalle norme europee o loro componenti di sicurezza, per esempio nel caso di macchinari, giocattoli, ascensori e dispositivi medici. Per questi sistemi gli obblighi si applicheranno dal 2 agosto 2028.
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