Burqa e Niqab vietati a scuola, il precedente di Azzano Decimo e la sentenza del Consiglio di Stato che entrerebbe in conflitto con la linea del governo
NORDEST - L'annuncio che solo qualche giorno fa la premier Giorgia Meloni ha fatto riguardo l'intenzione di introdurre il divieto di indossare veli integrali (burqa) e niqab nelle scuole, ha riacceso il dibattito sul tema.
O quantomeno, si torna a guardare al percorso di ordinanze, divieti e decisioni che hanno portato alla sentenza più recente sull'argomento, quella del Consiglio di Stato del 2008 che non ritiene che indossare niqab e burqa sia una violazione delle leggi sul mascheramento in luogo pubblico.
Di fatto quindi, l'annuncio del governo potrebbe entrare in conflitto con la decisione del Consiglio di Stato.
L'ordinanza "anti velo" di Azzano Decimo
La questione negli anni ha fatto discutere a più riprese, e in particolare dopo che nel 2004 il leghista Enzo Bortolotti, sindaco di Azzano Decimo (Pordenone), aveva emesso un'ordinanza comunale che vietava di indossare burqa e niqab in luogo pubblico, considerandoli un mezzo che rende difficoltoso il riconoscimento di una persona (ammettendo però contemporaneamenti i mascheramenti per halloween, carnevale e altre occasioni specifiche).
Non solo, quando il prefetto aveva annullato l'ordinanza, il sindaco aveva fatto ricorso prima al Tar friulano e poi al Consiglio di Stato.
Scelta che, col senno di poi, ha fornito l'occasione per fare chiarezza.
Cosa dice la Legge Reale
Quattro anni dopo l'ordinanza il Consiglio di stato ha emesso la sua sentenza, dichiarando che indossare il burqa "costituisce attuazione di una tradizione di determinate popolazioni e culture".
Al centro dell'ordinanza di divieto del sindaco di Azzano c'era infatti un richiamo alla Legge Reale del 1976 (dal ministro della Giustizia Oronzo Reale, che la promosse). La legge aveva l'obiettivo di riformare il processo penale ed ebbe ripercussioni anche sulle regole dell'ordine pubblico.
In particolare l'articolo 5 vieta l'uso "di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo" e che "Un divieto assoluto vi è solo in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico"
La sentenza
Proprio sul "giustificato motivo" si è basata la sentenza del Consiglio di Stato, che ha specificato che indossare il velo è "un utilizzo che generalmente non è diretto ad evitare il riconoscimento, ma costituisce attuazione di una tradizione di determinate popolazioni e culture - e che quindi - non si è in presenza di un mezzo finalizzato a impedire senza giustificato motivo il riconoscimento". E quindi, l'ordinanza del sindaco è stata annullata definitivamente.
La maxi multa alla donna col niqab
Un altro precedente che aveva alzato l'attenzione verso il tema è accaduto nel 2015, anche questa volta in Friuli, a San Vito al Tagliamento (Udine), quando una donna 40enne che indossava il niqab (il velo che lascia scoperti solo gli occhi) è stata multata per 30mila euro perché si era presentata al Consiglio Comunale dei Ragazzi (un'iniziativa presente in molti comuni) e si era rifiutata di farsi riconoscere dagli addetti comunali e dalla polizia locale.
Quet'ultimo elemento è cruciale, la nostra legislazione infatti "Prevede anche la momentanea rimozione del velo per l'identificazione da parte della polizia per esigenze di pubblica sicurezza", ricorda la sentenza del Consiglio di Stato: su richiesta di riconoscimento è quindi obbligatorio mostrare il volto solo per il tempo necessario all'identificazione.
Ecco perché per la donna che si era rifiutata era stato chiesto un arresto di quattro mesi dal Pm di Pordenone, pena che era stata poi convertita nel pagamento di 30mila e 600 euro.