Adescamento online: quando scatta il reato di grooming?

La legge punisce l’adulto prima ancora che il contatto diventi sessuale, ma non ogni conversazione ambigua rientra nella fattispecie: servono elementi precisi.

Un ragazzino di quattordici anni riceve messaggi da un adulto conosciuto in una chat di gioco. All’inizio complimenti, poi attenzioni particolari, poi la proposta di un regalo in cambio di una fotografia. Quando i genitori scoprono la conversazione, la domanda è immediata: è già un reato, anche se non è accaduto nulla di fisico? Ci si chiede allora, con l’adescamento online, quando scatti il reato di grooming. La risposta sta nell’art. 609-undecies cod. pen., che punisce con la reclusione da uno a tre anni chi adesca un minore di anni sedici allo scopo di commettere determinati delitti sessuali o di sfruttamento. È una norma di tutela anticipata, che colpisce la fase di costruzione del rapporto manipolativo. Qui di seguito ci occuperemo di illustrare la struttura della fattispecie, cosa si intende per artifici, lusinghe e minacce, quali reati-fine la norma richiama, perché il dolo specifico è l’elemento più delicato, come si prova la condotta, quali aggravanti operano e quali tutele processuali assistono il minore.

Indice

  • Che cosa punisce esattamente l’articolo 609-undecies?
  • Chi può essere vittima del reato?
  • Che cosa significa carpire la fiducia con lusinghe?
  • Il reato riguarda solo i contatti su internet?
  • Quali reati deve voler commettere l’autore?
  • Basta l’intenzione di avere un rapporto con un quindicenne?
  • Come si dimostra la finalità sessuale dell’autore?
  • Cosa accade se l’abuso si è già consumato?
  • Quando la pena viene aumentata?
  • Quali tutele assistono il minore nel procedimento?

Che cosa punisce esattamente l’articolo 609-undecies?

La disposizione stabilisce che è punito chiunque, allo scopo di commettere i reati previsti dagli artt. 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater cod. pen., anche in relazione al materiale pornografico dell’art. 600-quater.1, nonché dagli artt. 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici. La pena base è la reclusione da uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La norma contiene anche la definizione della condotta: per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce, posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Si tratta quindi di un delitto autonomo che anticipa la tutela penale al momento in cui l’autore, prima ancora di consumare un reato sessuale o di sfruttamento, pone in essere condotte dirette a guadagnare la fiducia del minore per finalità specificamente indicate dalla legge.

Il bene protetto è la libertà e l’integrità sessuale del minore, insieme al suo sviluppo psico-affettivo. Il legislatore punisce la fase preparatoria quando questa si manifesta in una condotta concretamente orientata a un fine criminoso, e non lascia che la tutela scatti solo quando il danno si è già prodotto.

Chi può essere vittima del reato?

La persona offesa deve essere un minore di anni sedici, e il dato delimita in modo netto l’area di applicazione della norma.

Non si punisce quindi qualunque contatto con un minorenne: l’adescamento penalmente rilevante riguarda soltanto i soggetti infrasedicenni.

La soglia si collega al sistema di tutela graduata che il codice costruisce in materia sessuale. Sotto i quattordici anni opera una presunzione assoluta di incapacità a prestare valido consenso agli atti sessuali. Tra i quattordici e i sedici anni il consenso rileva verso soggetti non qualificati, ma resta irrilevante quando l’altra parte riveste posizioni di autorità, affidamento, educazione, vigilanza, custodia o convivenza.

L’art. 609-undecies estende la protezione fino ai sedici anni proprio perché la capacità di riconoscere una manipolazione è distinta dalla capacità di autodeterminarsi sessualmente: un quindicenne può essere pienamente consapevole e insieme del tutto vulnerabile a una tecnica di condizionamento costruita da un adulto.

Che cosa significa carpire la fiducia con lusinghe?

La condotta tipica consiste nell’ottenere la fiducia del minore attraverso tre modalità alternative: artifici, lusinghe o minacce.

La Corte di cassazione ha definito il concetto centrale della norma: costituisce lusinga idonea a carpire la fiducia del minore qualsiasi allettamento, fatto di frasi adulatorie, parole amiche, promesse o finte attenzioni, con cui l’agente cerchi di attrarre la persona offesa al proprio volere, per indurla verso uno dei reati indicati dalla disposizione (Cass. pen., sez. III, sent. n. 12333 del 1° aprile 2026).

La definizione è importante perché mostra che il grooming può realizzarsi senza alcuna violenza immediata. Bastano condotte seduttive, adulatorie o manipolative, purché funzionali al programma criminoso.

Nella stessa pronuncia la Corte ha ritenuto idonee, nel contesto accertato, frasi rivolte a una studentessa sul suo aspetto fisico, valorizzate all’interno di una condotta diretta all’abuso sessuale.

Un adulto che si presenta come confidente, costruisce un rapporto esclusivo con il minore, lo isola dai coetanei e lo colpevolizza quando prova a sottrarsi, ha realizzato un percorso di condizionamento anche senza aver mai alzato la voce.

La giurisprudenza in materia di dinamiche relazionali tra adulto e minore ha evidenziato la necessità di verificare se l’adulto abbia vinto le resistenze del minore con tecniche di manipolazione psicologica e di seduzione affettiva, con leve come il ricatto affettivo, la paura dell’abbandono, il senso del dovere e la colpevolizzazione del rifiuto (Cass. pen., sez. III, sent. n. 20379 del 3 giugno 2026; sent. n. 41646 del 30 dicembre 2025).

Il reato riguarda solo i contatti su internet?

La norma menziona espressamente l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, e vi rientrano quindi chat, social network, messaggistica istantanea, scambi tramite smartphone e piattaforme di gioco.

L’uso di strumenti digitali non è però un elemento necessario della fattispecie. L’adescamento può realizzarsi anche dal vivo, in contesti scolastici, familiari, sportivi, associativi o di semplice vicinanza quotidiana.

La precisazione ha rilievo pratico. Molti adulti ritengono che la norma riguardi soltanto il predatore che opera dietro un profilo falso, e sottovalutano che il medesimo percorso possa compiersi in un oratorio, in una palestra o in un pianerottolo.

I mezzi digitali, va detto, agevolano la condotta per ragioni strutturali: consentono un contatto continuo e sottratto al controllo degli adulti, permettono di simulare un’identità e rendono più semplice il passaggio dalle parole alla richiesta di immagini.

Quali reati deve voler commettere l’autore?

L’adescamento è una fattispecie strumentale: punisce la cattura della fiducia in vista di ulteriori condotte, e quelle condotte sono elencate in modo tassativo.

Rientrano tra i reati-fine la riduzione in schiavitù e le fattispecie di sfruttamento sessuale degli artt. 600 e 600-bis cod. pen., la pornografia minorile e i delitti correlati degli artt. 600-ter e 600-quater cod. pen., l’iniziativa turistica volta allo sfruttamento della prostituzione minorile dell’art. 600-quinquies cod. pen., la violenza sessuale dell’art. 609-bis cod. pen., gli atti sessuali con minorenne dell’art. 609-quater cod. pen., la corruzione di minorenne dell’art. 609-quinquies cod. pen. e la violenza sessuale di gruppo dell’art. 609-octies cod. pen.

Il collegamento con uno di questi delitti è indefettibile. Il grooming non è una fattispecie onnicomprensiva che copra ogni approccio inopportuno a un minore: richiede sempre l’aggancio a uno dei reati-fine previsti.

Basta l’intenzione di avere un rapporto con un quindicenne?

È il nodo interpretativo più delicato, e la Cassazione lo ha affrontato in modo esplicito.

Non integra automaticamente il reato la condotta di adescamento finalizzata ad avere rapporti sessuali con un minore compreso tra i quattordici e i sedici anni, perché tale finalità può risultare estranea alle ipotesi tipiche richiamate dalla norma (Cass. pen., sez. III, sent. n. 12333/2026).

La ragione sta nella struttura dell’art. 609-quater cod. pen. Gli atti sessuali con un minore che ha compiuto quattordici anni sono penalmente rilevanti solo in presenza di determinate condizioni: quando l’altra parte è l’ascendente, il genitore anche adottivo o il suo convivente, il tutore, la persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, o con cui convive; oppure quando ricorre l’abuso della fiducia, dell’autorità o dell’influenza derivante da relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità.

Occorre quindi verificare, sulla base di parametri oggettivi, se l’autore intendesse realizzare una condotta di violenza sessuale ai sensi dell’art. 609-bis cod. pen., oppure una delle ipotesi qualificate dell’art. 609-quater cod. pen. In assenza di quel collegamento, il fine di rapporto sessuale con un infrasedicenne ultraquattordicenne non basta a integrare la fattispecie.

Come si dimostra la finalità sessuale dell’autore?

Il reato richiede un dolo specifico: non basta la volontà di instaurare un rapporto con il minore, occorre che l’avvicinamento sia diretto a commettere uno dei delitti indicati.

La finalità va ricostruita attraverso elementi oggettivi. Rilevano il contenuto delle frasi, le richieste rivolte al minore, il contesto relazionale, le proposte sessuali, le promesse di denaro o di regali, l’invio o la richiesta di immagini intime, le attenzioni sessualizzate precedenti, e ogni altra condotta convergente.

In un caso la Corte ha ritenuto significativa, ai fini della prova del dolo specifico, l’offerta rivolta al minore di un telefono e di una somma di denaro in cambio di fotografie di nudo, accompagnata dall’invio di immagini e da proposte oscene (Cass. pen., sez. VII, sent. n. 9130 del 9 marzo 2026).

Sul piano probatorio gli elementi utilizzabili sono quelli che la conversazione stessa produce: messaggi, chat, richieste di materiale, offerte di utilità, dichiarazioni della persona offesa, comportamenti convergenti dell’imputato nello stesso contesto.

La giurisprudenza valorizza il contesto complessivo più che la singola frase. Nella sentenza n. 12333/2026 la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la sussistenza del dolo considerando insieme il contenuto delle frasi, la condotta lusinghiera e ingannatoria e le ripetute attenzioni sessuali rivolte alle ragazze dell’istituto scolastico frequentato.

Per chi si trova a dover segnalare una situazione, l’indicazione pratica è di conservare integralmente le conversazioni, senza selezionare i passaggi più gravi: è la progressione del rapporto, dalla fase amichevole a quella sessualizzata, che documenta il percorso di adescamento.

Cosa accade se l’abuso si è già consumato?

La norma contiene la clausola di riserva «se il fatto non costituisce più grave reato», e questo definisce il rapporto con le fattispecie contigue.

Quando la condotta supera la soglia dell’adescamento e integra un reato più grave, si applica quest’ultimo. La violenza sessuale dell’art. 609-bis cod. pen. richiede la costrizione mediante violenza, minaccia o abuso di autorità, oppure l’induzione con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica. Gli atti sessuali con minorenne dell’art. 609-quater cod. pen. presuppongono il compimento di atti nelle ipotesi che la norma indica. La corruzione di minorenne dell’art. 609-quinquies cod. pen. riguarda il compimento di atti sessuali in presenza di un minore di quattordici anni, o il farlo assistere ad atti sessuali o a materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o subire atti sessuali.

L’adescamento interviene prima di tutte queste condotte, quando l’autore sta costruendo il rapporto manipolativo in funzione di quel risultato.

Quando la pena viene aumentata?

L’art. 609-undecies prevede quattro circostanze aggravanti, e il loro contenuto indica quali profili il legislatore considera più gravi.

La pena è aumentata se il reato è commesso da più persone riunite; se è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività; se dalla reiterazione delle condotte deriva al minore un pregiudizio grave; se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Emergono quindi tre linee di aggravamento: la dimensione organizzata o collettiva della condotta, la serialità del comportamento e l’intensità del danno prodotto alla vittima.

Quali tutele assistono il minore nel procedimento?

Un profilo procedurale accompagna l’intera materia e discende dall’art. 609-decies cod. pen.

Quando si procede per il delitto di adescamento commesso in danno di minorenni, il procuratore della Repubblica deve darne notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che può attivare gli strumenti di protezione previsti dall’ordinamento minorile.

La stessa disposizione assicura al minore, in ogni stato e grado del procedimento, l’assistenza affettiva e psicologica, garantita attraverso la presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minore e ammesse dall’autorità giudiziaria, oltre che con il supporto dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Per i genitori che si trovino davanti a una situazione sospetta, la strada è la denuncia alla polizia postale o all’autorità giudiziaria, con la consegna del dispositivo e della documentazione delle conversazioni. Il reato è procedibile d’ufficio, e questo significa che il procedimento prosegue anche se il minore o la famiglia dovessero poi ritrarsi: una scelta del legislatore che tiene conto proprio del legame di dipendenza affettiva che l’adescamento costruisce, e della difficoltà della vittima a riconoscersi come tale.