Accelera per "stupirla" . Cade dalla moto del ragazzo . Non avrà nessun risarcimento
Respinta dal Tribunale la richiesta di una donna coinvolta in un incidente avvenuto nel 2023. La vittima sosteneva che l’uomo avesse compiuto una manovra azzardata "per stupirla". .

Respinta dal Tribunale la richiesta di una donna coinvolta in un incidente avvenuto nel 2023. La vittima sosteneva che l’uomo avesse compiuto una manovra azzardata "per stupirla". .

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Una brusca accelerata per stupire la ragazza seduta dietro. Poi la caduta dalla moto, l’urto contro la ruota posteriore e il volo sull’asfalto. Questa la ricostruzione portata davanti al Tribunale di Rimini da una donna, che chiedeva di essere risarcita per le lesioni riportate. Una versione che, però, non è stata accompagnata da prove sufficienti. La sua domanda è stata quindi respinta.
L’incidente risale al maggio 2023 ed era avvenuto a Morciano. Secondo quanto raccontato dalla donna, lei viaggiava come passeggera su una Honda, seduta sul piccolo sellino posteriore e con il casco regolarmente indossato. Alla guida c’era un uomo, suo amico. Arrivato nei pressi di un dosso, il motociclista avrebbe notato un’auto che sembrava pronta a immettersi senza rispettare lo stop. A quel punto avrebbe rallentato di colpo. Subito dopo, secondo la versione della passeggera, sarebbe arrivata la manovra fatale: una forte e improvvisa accelerazione, fatta probabilmente per "stupirla", secondo quanto sostenuto dalla stessa donna.
Quest’ultima sarebbe stata sbalzata dal sellino, avrebbe urtato la ruota posteriore della moto e sarebbe poi finita sull’asfalto, riportando serie lesioni. Da qui la causa civile contro la proprietaria del mezzo e la compagnia assicurativa.
Il problema, però, è emerso sul terreno delle prove. Per il giudice, infatti, non è stato dimostrato in maniera convincente né che l’incidente sia realmente avvenuto nei termini descritti, né che la caduta sia stata provocata dall’accelerazione del conducente.
Agli atti c’erano il referto del pronto soccorso dell’ospedale di Cattolica e il modulo di constatazione amichevole. Due documenti ritenuti insufficienti a ricostruire quanto sarebbe successo. La donna si era infatti presentata autonomamente al pronto soccorso circa sei ore dopo l’incidente. Il referto sanitario era stato compilato sulla base delle informazioni fornite direttamente da lei e non conteneva quindi una verifica esterna della dinamica. Anche la constatazione amichevole non è bastata. Il modulo, per stessa ammissione della donna, era stato compilato diversi mesi dopo il fatto. Una distanza di tempo che, secondo il Tribunale, non permette di considerarlo una prova decisiva.
A favore della richiesta non è servita nemmeno l’offerta inviata dalla compagnia assicurativa nel febbraio 2024. Il Tribunale ha chiarito che un’offerta formulata dall’assicurazione durante la trattativa non equivale né a una confessione né a un riconoscimento definitivo del debito. Alla fine la domanda è stata rigettata.
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